Mandato
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Il mandato, in diritto, è un istituto giuridico in forza del quale un soggetto detto mandatario assume l'obbligazione di compiere uno o più atti giuridici per conto di un altro soggetto detto mandante.
Indice
1 Cenni storici
2 Contenuto
3 Nel mondo
3.1 Italia
3.1.1 Onerosità presunta
3.1.2 Obblighi delle parti
3.1.3 Inadempimento degli obblighi del mandatario senza rappresentanza
4 Voci correlate
5 Collegamenti esterni
Cenni storici |
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Nel diritto romano, si trattava di un contratto consensuale bilaterale imperfetto (le obbligazioni sorgevano di sicuro per il mandatario, non sempre per il mandante), sviluppatosi nell'ambito del ius gentium, per cui un soggetto conferiva un incarico ad altro soggetto, il quale si impegnava a eseguirlo gratuitamente. Nessun compenso era dovuto al mandatario (se si conveniva un compenso e ne ricorrevano gli estremi, il rapporto si faceva rientrare nella locatio conductio operis). L'incarico poteva essere dato sia per il compimento di negozi giuridici sia per atti meramente fattuali (pulire, rammendare, fare la spesa).
Contenuto |
È il contratto con cui una parte (mandatario) assume l'obbligo di compiere uno o più atti giuridici nell'interesse (o per conto) dell'altra parte (mandante). Può includere la rappresentanza mediante il conferimento di una procura, in virtù della quale gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario in nome del mandante si verificano direttamente in capo al mandante. La rappresentanza può anche essere impropria o indiretta. I terzi non hanno rapporti con il mandante.
Il mandatario che agisce ai fini dell'acquisto o la vendita di beni opera con l'istituto della commissione e, quale commissionario, acquista diritti assumendo obblighi verso il committente, derivanti dal negozio giuridico. In virtù del mandato ricevuto (commissione) il commissionario ha poi l'obbligo di trasferire, con successivo negozio, al mandante il diritto acquistato in nome proprio, ma nell'interesse del mandante. È un principio fedelmente applicato per gli immobili e i beni mobili iscritti nei pubblici registri. In caso di inadempimento il mandante può chiedere al Giudice l'attuazione del trasferimento mediante sentenza costitutiva.
Nel mondo |
Nel diritto internazionale il mandato è uno strumento giuridico creato dall'art. 22 del patto istitutivo della Società delle Nazioni per la tutela delle popolazioni incapaci di autogovernarsi.
Vengono distinti tre tipi di mandati in base al grado di sviluppo delle popolazioni, la collocazione geografica del territorio, le sue condizioni economiche.
A) Siria e Libano: Francia; Palestina, Transgiordania e Iraq: Regno Unito
B) Togo e Camerun: Francia e Regno Unito; Tanganika: Regno Unito; Ruanda-Urundi (Ruanda e Burundi): Belgio;
C) Nuova Guinea, isole del Pacifico a sud dell'equatore: Australia; Samoa occidentali: Nuova Zelanda; Nassau: Regno Unito; Isole del Pacifico a nord dell'equatore: Giappone; Africa sudoccidentale: Unione Sudafricana.
I mandati rispondono alla Commissione permanente dei mandati che informa il Consiglio della SDN. Alla conclusione della Seconda guerra mondiale, dissoltasi ormai la Società delle Nazioni, il mandato è sostituito dal Trusteeship o amministrazione fiduciaria.
Italia |
Nell'ordinamento giuridico italiano è un contratto regolato dagli artt. 1703 e seguenti del codice civile italiano. Il contenuto del mandato dipende dall’ampiezza delle determinazioni pattizie di cui è frutto: possiamo quindi avere un mandato in cui le parti stabiliscono il tipo di atti da compiere e il loro numero, l'affare gestorio da realizzare, il tempo di adempimento; viceversa, possiamo avere anche un mandato in cui viene specificata solo la natura o la qualità degli atti da realizzare, senza ulteriore specificazione.
Così, si parla di "mandato speciale" quando si determina il tipo (ed eventualmente anche il numero) degli atti da compiere e delle operazioni gestorie; si ha invece "mandato generale" quando non si specifica il tipo di atti da realizzare e il contratto è potenzialmente idoneo a ricomprendere ogni tipo di affare o una serie indeterminata di affari.
La distinzione ha rilevanza sul piano normativo: solo al mandato speciale si applica l’art. 1708 I comma del codice civile, per il quale il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato concesso, ma anche quelli necessari al compimento di questi. Ne segue che sono compresi nel mandato speciale anche gli atti indispensabili per l'esecuzione dell'incarico. Questi ultimi possono essere di natura materiale o giuridica, e in ogni caso non rientrano nella disposizione atti non necessari ma meramente utili od opportuni.
Invece, solo al mandato generale si applica l’art. 1708 II comma, per il quale il mandato generale non comprende gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, salvo che siano espressamente indicati: deve cioè essere espressamente indicato il tipo di atto da compiere, mentre è insufficiente l'inserzione di una mera clausola di stile che autorizza a compiere ogni atto eccedente l'ordinaria amministrazione.
È un principio temperato per i beni mobili non registrati: se è acquistato nel nome del mandatario ma nell'interesse del mandante, quest'ultimo può rivendicare i beni stessi sia contro il mandatario sia contro i terzi. Ove però il mandatario abbia già alienato a terzi in b.f. la rivendicazione non può essere accolta. Perché questa differenza? Il trasferimento degli immobili (registrati) esige forma scritta ad substantiam e trascrizione, perciò la proprietà non può essere attribuita al mandante senza un niovo atto scritto di trasferimento da sottoporsi a pubblicità. Nessuno ostacolo invece si opponeva all'acquisto immediato della proprietà dei beni mobili(non registrati) a favore del mandante: occorreva solo proteggere la buona fede dei terzi e per questo era sufficiente l'applicazione della regola possesso vale titolo. Qual è la forma del mandato senza rappresentanza? Bisogna interpretare l'art. 1706 co.2 che recita: “In caso d'inadempimento, si osservano le norme relative all'esecuzione dell'obbligo di contrarre” ->forma scritta del mandato -> se attribuisce un'azione di esecuzione in forma specifica allora si desume che il mandato ad acquistare un immobile equivale a un preliminare immobiliare ->forma scritta pena nullità. E per quanto riguarda il mandato con procura/rappresentanza è necessario e sufficiente che la forma scritta riguardi la sola procura e non il mandato, in quanto è la procura che produce il trasferimento automatico del diritto sul bene immobile ed è da qui che deriva l'obbligo di forma.
Si definisce "mandato professionale" il mandato conferito a un professionista, ad esempio un avvocato che tratti la difesa di una causa in Tribunale o un agente di commercio che tratti affari commerciali affidatigli da un'azienda. Valendosi della propria capacità professionale e accettando tale tipo di mandato, il professionista garantisce di essere in grado e avere titolo e capacità per svolgere con proprietà e competenza il mandato affidatogli; se così non fosse il professionista potrebbe esser chiamato a rispondere del danno arrecato anche con la propria incompetenza oltre che con la propria eventuale trascuratezza.
Onerosità presunta |
La legge (art. 1709 c.c.) prevede una presunzione relativa di onerosità del mandato. Nel caso di mancata determinazione del compenso delle parti, si rinvia alle tariffe professionali (ove esistenti) o agli usi, e in ultima istanza alla determinazione autonoma del giudice.
Obblighi delle parti |
Il mandante è tenuto a fornire al mandatario quanto necessario per la esecuzione del contratto e a pagare il compenso stabilito. Il mandatario nell'esecuzione del mandato deve adoperare la diligenza del buon padre di famiglia. Deve informare il mandante delle vicende attinenti alla vita e alla esecuzione del mandato (per esempio l'avvenuto compimento degli atti ricompresi nel mandato). Deve rendere il conto dell'esecuzione del contratto e deve rendere le cose acquistate per causa del mandato.
Inadempimento degli obblighi del mandatario senza rappresentanza |
Nel caso in cui il mandatario non adempia l'obbligo del ritrasferimento dei diritti acquistati in nome proprio ma nell'interesse del mandante, questi può agire ex art. 2932 per ottenere una pronuncia che si sostituisce all'atto omesso dal mandante, e trasferisce il relativo diritto al mandante.
Voci correlate |
- Civil law
- Diritto romano
- Istituto giuridico
- Rappresentanza
Collegamenti esterni |
Mandato, su thes.bncf.firenze.sbn.it, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
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