Avvocato




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Avvocato inglese del XIX secolo, illustrazione del Nordisk familjebok




Avvocato francese del XIX secolo, illustrazione del Nordisk familjebok


L'avvocato (anche avvocata o avvocatessa data la neutralità della professione rispetto al sesso di chi la eserciti)[1] è un professionista intellettuale esperto di diritto che presta opera di assistenza in favore di una parte nel giudizio e opera di consulenza nonché di rappresentanza legale sia giudiziale che stragiudiziale.


Il titolo deriva dal latino advocatus, propriamente participio passato di advocare, "chiamare presso", nel latino imperiale "chiamare a propria difesa", e con uso assoluto "assumere un avvocato".[2]




Indice






  • 1 Storia


    • 1.1 Antica Roma


    • 1.2 Medioevo


    • 1.3 Età moderna e contemporanea




  • 2 Caratteristiche della figura


  • 3 Nel mondo


    • 3.1 Città del Vaticano


    • 3.2 Italia


    • 3.3 Regno Unito


    • 3.4 Spagna


    • 3.5 Stati Uniti d'America


    • 3.6 Ucraina




  • 4 Note


  • 5 Voci correlate


  • 6 Altri progetti


  • 7 Collegamenti esterni




Storia


Antica Roma


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Lo stesso argomento in dettaglio: Diritto romano.



L'avvocato Azzecca-garbugli nell'illustrazione di Francesco Gonin a I promessi sposi di Manzoni


La professione di avvocato era molto ambita per le implicazioni che aveva in campo politico e molti celebri personaggi, come Quinto Ortensio Ortalo e Marco Tullio Cicerone, si distinsero nelle aule dei tribunali.


La lex Cincia del 204 a.C. si occupò delle parcelle degli avvocati, stabilendo che nessun avvocato potesse ricevere doni prima di trattare una causa, probabilmente con lo scopo di evitare che il costo delle prestazioni forensi divenisse eccessivo per i ceti più poveri. Ai tempi di Augusto la lex Cincia de donis et muneribus fu confermata da un senatusconsultus e venne introdotta una sanzione - per l'avvocato - pari a quattro volte la somma ricevuta in dono[3].
La legge fu modificata nuovamente sotto Claudio, introducendo l'autorizzazione - per l'avvocato - a ricevere 10.000 sesterzi; nel caso di superamento di tale somma, l'avvocato avrebbe potuto essere processato per concussione (repetundarum)[4]. Ai tempi di Traiano venne stabilito che tale somma poteva essere pagata solo alla fine della causa[5].


Oltre l’advocatus, i soggetti dell'ordine forense erano, secondo il diritto romano:



  • il giureconsulto: Iuriconsultus (colui che è stato consultato in materia di diritto). Era l'esperto del diritto, cioè il giurista; non teneva le orazioni. Era il soggetto da cui si recavano le parti; il giurista diceva questa frase: "Narrami il fatto e ti darò il diritto" (Da mihi factum dabo tibi ius). Essi godevano di un diritto molto importante, lo Ius Publice Respondendi:cioè le soluzioni da loro date ai quesiti che venivano proposti erano considerate fonte di diritto . Ancora oggi con il termine "giureconsulti" o "giuristi" ci si riferisce gli esperti del diritto, ma il termine è passato a indicare precipuamente i professori universitari delle Facoltà universitarie di giurisprudenza. I più famosi nella Roma antica furono Paolo, Gaio, Modestino, Papiniano ed Eneo Domizio Ulpiano.

  • l'oratore: era colui che parlava nel processo, ma era necessaria la presenza del cliens (cliente), il titolare del diritto, dato che l'oratore non godeva della rappresentanza processuale. Inoltre l'oratore assisteva il cliente e non lo rappresentava;

  • il procuratore: è colui che agisce in nome e per conto di un soggetto, stipulando atti giuridici che vanno a incidere nella sfera giuridica di quel soggetto che gli ha conferito la procura. Questa è una definizione moderna, ma il procuratore era già presente anche a Roma;

  • l’advocatus: generalmente amico influente dei politici o dei familiari del cliente che si trovavano intorno lui, potendo essere anche più di una persona contemporaneamente.


Medioevo


Le leggi barbare, i capitolari di Carlo Magno e gli altri documenti che seguirono l'invasione, attestano che le funzioni di avvocato, continuarono a essere esercitate da molti d'origine gallica. Quelli che le svolgevano erano ad esempio chiamati advocati, tutores, actores, causidici, clamatores.

Solo nel XIII secolo, con l'avvento di Luigi IX sul trono di Francia, la professione iniziò ad avere una certa disciplina giuridica.


All'epoca, nonostante ci fossero avvocati presso tutti i tribunali, avvocati ufficiali, del parlamento, del prevosto di Parigi, della giustizia delle signorie, ecc. ancora oggi non sono certe le condizioni in base alle quali si potesse essere definito avvocato. Philippe de Rémi ci dice solo che il balivo aveva il diritto di escludere dal suo tribunale gli individui che vi si presentavano senza avere le caratteristiche richieste dall'esercizio dell'avvocatura.
Di più, un'ordinanza di Filippo il Bello, del 23 aprile 1299, ci conferma nella convinzione con queste parole: ad patrocinandum excommunicatos non recepiatis.


Gli ecclesiastici furono dapprima i soli avvocati, ma i laici fecero loro ben presto una indubbia concorrenza e finì che molti di loro rinunciarono sempre di più a questa professione, fino al Concilio Lateranense III, che vietò ai preti di esercitare ogni funzione giudiziaria presso i tribunali laici.
Filippo il Bello creò in favore degli avvocati un ordine di cavalleria delle leggi, accordando loro tutti i diritti e tutte le distinzioni della cavalleria armata, sostituendo il titolo di maestro a quello di messere e monsignore.


.mw-parser-output .chiarimento{background:#ffeaea;color:#444444}.mw-parser-output .chiarimento-apice{color:red}Un editto del 1299 difendeva il diritto di scegliere e vendere i libri degli avvocati.[senza fonte] Diverse ordinanze di Luigi IX di Francia, Filippo III di Francia, Filippo IV di Francia, invitavano gli avvocati alla cortesia, alla veracità, al disinteresse e, alla loro nomina, essi giuravano di osservare queste prescrizioni. Nessun avvocato che si fosse interessato di un affare poteva mai abbandonarlo.


Un'ordinanza di Filippo l'Ardito, pubblicata a Parigi il 23 ottobre 1274, prescriveva agli avvocati di giurare sui santi evangeli, che non si sarebbero presi in carico che cause giuste, e che avrebbero subito abbandonato quelle che avessero scoperto essere malvagie e cattive, ordina inoltre che gli avvocati i quali non avessero prestato questo giuramento, fossero interdetti da ogni attività legata alla loro professione finché non l'avessero fatto.
Gli onorari erano fissati da ordinanze e proporzionali all'importanza del processo e all'abilità dell'avvocato, ma non potevano in alcun modo superare la somma di trenta tornesi. In caso di contestazioni decideva il giudice.Gli avvocati avevano la barba rasa, la capigliatura lunga, che cadeva sulle spalle e sulla fronte. Parlavano coverto, ovvero in gergo stretto tra loro. Il loro modo di abbigliarsi non aveva nulla di particolare.[senza fonte]
Quando a seguito di una disputa giudiziaria seguiva un duello, essi accompagnavano sul terreno scelto per la sfida i loro clienti e li aiutavano, sia dando loro consigli, sia unendosi a loro per duellare.


Philippe de Rémi, nel capitolo V del suo libro in cui tratta degli avvocati, ci dà numerose e interessanti notizie su di loro e c'informa, per esempio, che esistevano avvocati patrocinanti e avvocati che potevano solo dare consigli legali ai propri clienti. I primi, che sarebbero poi gli antichi avvocati, portavano una lunga sottana nera ricoperta da un mantello rosso scarlatto, foderato d'ermellino, rigonfio sui lati e trattenuto, sul petto da un grosso fermaglio o da una spilla.[non chiaro]


I secondi avevano sempre la sottana nera, ma vi portavano sopra un mantello bianco, tenevano i capelli tagliati corti e portavano un copricapo. Non erano soltanto nobili, formavano un ordine nel quale venivano scelti i membri dell'amministrazione giudiziaria e del parlamento. Si era ammessi al giuramento, dietro la presentazione di un membro anziano, dopo due esami, uno di capacità, l'altro di moralità, e nell'ordine dopo qualche anno di frequentazione delle udienze in qualità di uditore esterno.


Ciascun avvocato era posto sotto la sorveglianza dei suoi colleghi e dei giudici che avevano su di lui il diritto di rimostranza e che potevano anche decretarne l'espulsione. Gli onorari erano ancora fissi come in precedenza. Fu in questo secolo che gli avvocati misero in vigore, in Francia la legge salica. La professione era ormai regolamentata, ma ulteriori disposizioni legislative tendevano a perfezionarne la normativa. Nel 1490, sotto Carlo VIII, apparve la prima ordinanza conosciuta che esigeva dall'aspirante avvocato, cinque anni di studio presso un'università e il titolo di laurea in utroque iure (diritto civile e canonico). Nel XIV secolo erano raggruppati in consiliarii, proponentes, advocati novi.[senza fonte]



Età moderna e contemporanea





Abraham Lincoln fu un evidente esempio di avvocato che decise di entrare in politica


La figura venne ad essere disciplinata in modo diverso nei vari stati del mondo; in Italia nel corso degli anni è andata progressivamente crescendo una grande inflazione nel numero di avvocati: poco dopo la fine degli anni novanta del XX secolo, quando in Francia esercitavano solo ottomila avvocati sull'intero territorio nazionale, fu l'ex vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Giovanni Verde a dire che nella sola provincia di Napoli c'erano più avvocati che Oltralpe.[senza fonte]


Quel paragone venne riesumato dal presidente reggente della corte d'Appello di Roma, Claudio Fancelli, che alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario 2008 per inciso accolla lo sfascio del processo civile e penale all'«abnorme numero di avvocati» presenti nella città di Roma. In quell'occasione Fancelli non fece numeri, ma dichiarò:


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«L'abnorme numero di avvocati iscritti all'Ordine forense, a Roma tanti quanti l'intera Francia, può inconsapevolmente determinare il rischio di un incremento del ricorso dei cittadini alla giurisdizione e quindi, stante la carenza strutturale di risorse, un allungamento dei tempi processuali.[6]»



Caratteristiche della figura






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Lo stesso argomento in dettaglio: Difensore d'ufficio.

In quasi tutti i paesi del mondo per poter esercitare la professione è necessario essere in possesso di un idoneo titolo di studio nonché l'appartenenza obbligatoria ad un dato ordine professionale, con obbligo di relativa iscrizione ad un albo professionale: tuttavia la regolamentazione dell'iscrizione all'albo è diversa da Stato a Stato. L'ordine professionale di cui fa parte è generalmente definito "Ordine degli avvocati", comunemente anche ordine forense, in quanto ai tempi della Roma antica l'avvocatura era collocata nel Foro Romano. L'ordine forense è custode dell'albo professionale (l'albo degli avvocati) in cui devono essere iscritti, obbligatoriamente per essere autorizzati ad esercitare la professione, gli avvocati.


L'avvocato in possesso di requisiti richiesti dalla legge, svolge la funzione di rappresentare, assistere e difendere una parte in un processo in un tribunale, ma in generale è competente a fornire assistenza e consulenza legale anche al di fuori di un procedimento giudiziario, ed esercitano la loro attività dietro pagamento di un compenso detto parcella. Molti ordinamenti giuridici, al fine di garantire l'esercizio del diritto alla difesa prevedono la nomina di un avvocato in un processo di un difensore d'ufficio a favore di coloro che non abbiano i mezzi necessari.


Nel mondo




Facoltà di Giurisprudenza presso l'Università Comenius di Bratislava, Slovacchia.


La disciplina della professione differisce nei vari paesi del mondo, diversi ordinamenti tuttavia prevedono inoltre la possibilità che la professione possa essere esercitata sia in forma individuale che associata, con relativa iscrizione all'albo professionale anche delle società tra avvocati (delle quali possono far parte eventualmente anche collaboratori), fermo restando la validità del principio della responsabilità personale del professionista, anche tra quelli appartenenti all'Unione europea.


In molti paesi il titolo di avvocato ha anche natura onorifica.[7]



Città del Vaticano






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Lo stesso argomento in dettaglio: Avvocato (ordinamento canonico).





Italia






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Lo stesso argomento in dettaglio: Avvocato (Italia).

Per poter ottenere il titolo di avvocato è necessario ottenere la laurea in "giurisprudenza", unitamente a un periodo di pratica presso uno studio di altro avvocato. Tale percorso di studi costituisce condizione necessaria per poter sostenere un esame di Stato abilitante all'esercizio della professione. L'avvocatura viene esercitata come libera professione ed è incompatibile con rapporti di lavoro subordinato, fatta eccezione per i ricercatori e i professori universitari, oltre che per i dipendenti della pubblica amministrazione italiana in servizio esclusivo presso l'ufficio legale dell'ente di servizio. L'assistenza in sede di giudizio è obbligatoria, mentre l'opera di consulenza è fornita sulla base di conferimento formale dell'incarico, in modalità scritta.


L'avvocatura si divide in grandi branche: civilistica, penalistica e amministrativistica, a seconda della natura delle controversie e dei diritti oggetto delle stesse in un processo. L'Italia, al 2015, è il 3º paese europeo con maggior concentrazione di avvocati con una media nazionale di 4 avvocati ogni mille abitanti. Gli iscritti all'Albo sono 246.786, il 53% degli avvocati sono uomini, mentre il restante 47% donne.[8]


Regno Unito






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Lo stesso argomento in dettaglio: Barrister e Solicitor.

L'esercizio della professione è riservata a due distinte categorie di soggetti: i barristers, che si occupano di patrocinare davanti ai tribunali, ed i solicitors, che curano invece i rapporti coi clienti.


In Gran Bretagna l'iscrizione all'albo professionale è necessaria solo per patrocinare avanti le Corti Superiori; l'avvocato britannico può inoltre delegare tutti gli altri compiti a persone di propria fiducia (di regola aspiranti avvocati) che operano a suo nome e per suo conto; ciò di fatto si favorisce la formazione di studi molto numerosi in cui operano solo pochi avvocati iscritti all'albo e tutta una serie di professionisti che operano solo su delega dei titolari dello studio.


Spagna


La professione è regolamentata dalla legge 30 ottobre 2006, n. 34 che rese obbligatorio, la frequenza di un Master en Abogacia e di una prova attitudinale. Per l'iscrizione all'ordine forense è stato successivamente introdotto il superamento di apposito esame di abilitazione, precedentemente a coloro che avessero conseguito apposita laurea prima del 31 ottobre 2011, era consentita l'iscrizione immediata ad un ordine.[9][10]


La Spagna è, al 2015, il paese europeo con più avvocati: se ne contano infatti 253.190. La Spagna ha una concentrazione di 5,4 avvocati ogni mille abitanti, il 58,3% sono uomini ed il restante 41,7% donne (in spagnolo Abogada defensora).[11]



Stati Uniti d'America


È consentito l'esercizio della professione in forma associata, tuttavia la bipartizione tra barristers e solicitors non è prevista, per definire il professionista si utilizza il termine lawyer; la figura dell'"attorney at law" viene utilizzata per definire i praticanti che patrocinano presso un tribunale.


Ucraina


L'avvocato in Ucraina è una persona che ha il diritto di rappresentare il cliente in un tribunale. Per diventare un avvocato in Ucraina un individuo deve avere una laurea in giurisprudenza, oltre 3 anni di pratica legale e superare un esame speciale. Ma non è necessario essere un avvocato per fornire altri servizi legali.


Note




  1. ^ Paolo Denoto, Qual è il femminile di avvocato?, su treccani.it, Treccani. URL consultato il 12 luglio 2018.


  2. ^ Avvocato, in Treccani.it – Vocabolario Treccani on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 15 marzo 2011. URL consultato il 12 luglio 2018.
    «Per indicare una donna che esercita l’avvocatura nell’uso giuridico è usato il maschile avvocato, ma sono sempre più frequenti, nell’uso com., i femminili avvocata e avvocatessa».



  3. ^ Cassio Dione, Storia romana LIV, 18


  4. ^ Tacito, Annales XIII, 42.


  5. ^ Plinio, Epistulae VI, 21.


  6. ^ Anno giudiziario, Fancelli: "sfascio" conviene a delinquenti da reuters.com, 26 gennaio 2008


  7. ^ Yes to "advocates" in Scotland and Italy, but in Spain and Asian countries is now more difficult to get the title. da ilcorrieredispagna.com, 18 luglio 2014 Archiviato il 12 maggio 2015 in Internet Archive.


  8. ^ Distribuzione degli avvocati in Italia [INFOGRAFICA] - Versari, su Versari. URL consultato il 7 marzo 2016.


  9. ^ Si agli “abogados” in Italia ma in Spagna ormai è più difficile ottenere il titolo. da ilcorrieredispagna.com, 18 luglio 2014 Archiviato il 12 maggio 2015 in Internet Archive.


  10. ^ Informazioni per gli avvocati - Penalista para robo


  11. ^ Distribuzione degli avvocati in Europa [INFOGRAFICA] - Versari, su Versari. URL consultato il 7 marzo 2016.


Voci correlate




  • Albo professionale

  • Avvocato (ordinamento canonico)

  • Barrister

  • Deontologia forense

  • Difensore d'ufficio

  • Diritto alla difesa

  • Foro (tribunale)

  • Libero professionista

  • Ordine professionale

  • Parcella

  • Parte (diritto)

  • Processo (diritto)

  • Professione

  • Rappresentanza

  • Rappresentanza legale

  • Segreto professionale

  • Solicitor

  • Tirocinio

  • Tribunale



Altri progetti



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Collegamenti esterni






  • Avvocato, su Dizionario storico della Svizzera, hls-dhs-dss.ch. Modifica su Wikidata


  • Avvocato, su thes.bncf.firenze.sbn.it, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Modifica su Wikidata

  • Avvocati sul sito del Ministero della Giustizia, su giustizia.it.

  • Consiglio Nazionale Forense, su consiglionazionaleforense.it.

  • Cassa Nazionale di previdenza e assistenza Forense - istituto previdenziale degli avvocati, su cassaforense.it.

  • Legge 21 gennaio 1994, n. 53 Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali (PDF), su ordineavvocatibarcellonapg.it.

  • Riforma professione avvocato, su dirittoplus.it.

  • Anthony M. Buono, Le più grandi preghiere a Maria. Storia, uso, significato, su books.google.it, Paoline, 2002. URL consultato il 22 agosto 2016.
    «Maria, avvocata nostra».


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