Sindacato
Il sindacato, nel diritto del lavoro, è un ente che rappresenta le parti in un rapporto di lavoro.
Indice
1 Cenni storici
2 Caratteri generali
3 Nel mondo
3.1 Europa
3.2 Italia
3.2.1 Rappresentatività del sindacato
3.2.2 I sindacati delle imprese
4 Note
5 Bibliografia
6 Voci correlate
7 Altri progetti
8 Collegamenti esterni
Cenni storici |
Le prime forme di associazione dei lavoratori sorsero in Gran Bretagna: le trade unions. Le trade unions furono le prime vere forme di rappresentanza sindacale. Furono essenzialmente dei sindacati nazionali di mestiere che si formano in Gran Bretagna nel 1824, con lo scopo di rendere più sopportabili le condizioni di vita dei lavoratori nelle fabbriche dopo la rivoluzione industriale.
La debolezza del nascente movimento operaio inglese viene però messa in luce nel 1834, quando fallisce il suo tentativo di unificarsi in una grande unione sindacale nazionale. Tra il 1868 e il 1871 vennero legalizzate e creato un organismo di coordinamento delle organizzazioni sindacali (il TUC).
In breve si diffusero anche in Belgio, Austria, Spagna, Francia (Bourses du Travail) e Germania (Gewerkschaften); in Francia e Germania furono aspramente avversati. In tutti questi Paesi i sindacati furono accettati per legge.
In Italia, precedute dalle Società di mutuo soccorso, solo intorno al 1870 si formarono delle associazioni (leghe di resistenza) che potrebbero essere assimilate a strutture sindacali embrionali. Nel 1888 nel comasco si fusero nella prima lega provinciale, mentre a Torino nell'ottobre del 1890 nacque la prima camera del lavoro.
Nel 1901 nacque la Federazione Internazionale sindacale con sede ad Amsterdam cui aderirono sindacati inglesi, francesi e statunitensi.
Questa Unione, sospesa durante la prima guerra mondiale, si ricostituì nel 1919 e nel 1921 contava già venticinque milioni di aderenti, nonostante fossero venute a mancare le adesioni dei sindacati russi e statunitensi.
Caratteri generali |
Esistono così sindacati dei lavoratori e sindacati dei datori di lavoro. La storia dei sindacati è però soprattutto storia dei lavoratori (operai, contadini, impiegati) che si riuniscono allo scopo di difendere gli interessi delle loro categorie. I sindacati, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, vengono anche definiti "parti sociali".
Lo strumento spesso utilizzato per le rivendicazioni è lo sciopero. Tuttavia, l'attività dei sindacati viene espressa attraverso la contrattazione collettiva che risulta uno dei principali strumenti di autoregolamentazione per i rapporti di lavoro e per le relazioni sindacali. Poiché essi possono operarsi per far valere per gli interessi delle classi lavoratrici, spesso i sindacati ed i partiti dei lavoratori (soprattutto quelli socialisti) si sono trovati in posizioni molto vicine o coincidenti. Riguardo ai rapporti tra sindacato e politica si sono sviluppate due teorie:
- Una che prevede la separazione tra sindacato e partito. Il primo si occupa degli interessi economici immediati dei lavoratori, l'altro degli interessi politici e della trasformazione della società a favore dei lavoratori.
- Un'altra, di stampo leninista, che vede il sindacato come cinghia di trasmissione tra il partito e le masse operaie. Non sono però strumenti subordinati agli interessi di partito, il sindacato ha una funzione politica nello spingere i lavoratori all'impegno con e per il partito finché questo tuteli i loro interessi. Allo stesso tempo il sindacato è lo strumento per eccellenza che i lavoratori hanno a disposizione per far pressione sul partito affinché questo non si allontani dalla politica che essi, con la loro partecipazione, esprimono. Nell'ottica leninista, dunque, il partito e il sindacato devono avere funzioni differenti ma unità d'intenti.
Nel mondo |
Europa |
I sindacati in Europa sono legati a quattro strutture continentali:
- la Confederazione europea dei sindacati (CES)
- la Confederazione europea dei sindacati indipendenti (CESI)
- la Federazione europea del sindacalismo libero (FESAL)
- la CISL (Confederazione internazionale sindacati liberi)
La CIDA appartiene invece alla Confederation Europeénne des Cadres (CEC)
Italia |
Rappresentatività del sindacato |
La rappresentatività di un sindacato è il presupposto sul quale si valuta il potere di firmare accordi vincolanti per tutti i lavoratori del settore cui l'accordo si riferisce (art. 39 Costituzione), e per l'accesso alle tutele dell'attività sindacale previste dalla legge (art. 19 dello Statuto dei lavoratori).
Molteplici sentenze della Corte costituzionale hanno chiarito che la rappresentatività di un sindacato è determinata da una serie di elementi anche indiziari, non unicamente dal numero di iscritti, di preferenze nelle elezioni di RSA/ RSU piuttosto che nei referendum approvativi di un contratto collettivo nazionale.
Con la sentenza n. 30/1995, la Corte afferma che "la maggiore rappresentatività risponde ad un criterio di meritocrazia e alla ragionevole esigenza [...] di far convergere condizioni più favorevoli o mezzi di sostegno operativo verso quelle organizzazioni che sono maggiormente in grado di tutelare gli interessi dei lavoratori". Molti giuristi si sono occupati a fondo della questione della "maggiore rappresentatività" e, in particolare dell'attuazione dell'art. 39 Costituzione, che alcuni hanno ritenuto non compiuta (Si V. Guido Zangari).
Fra questi elementi, la pluricategorialità (es. impiegati, quadri, operai) e la intercategorialità (es. vari settori dell'economia: chimico, metalmeccanico, ecc.) sono elementi che concretamente determinano la capacità del sindacato di aggregare e di coordinare "gli interessi dei vari gruppi professionali, anche al fine di ricomporre, ove possibile, le spinte particolaristiche in un quadro unitario" (Corte Cost. n. 388 del 24.3.1988).
Cgil, Cisl e Uil insieme, affermano di rappresentare 11.784.662 lavoratori anche se dai contributi versati per ogni iscritto alla Confédération Européenne des Syndicats risultano molti meno. Il bilancio consolidato non è contemplato, ma più della metà dei loro guadagni provengono comunque dai contributi pubblici, dalle proprie attività sparse sul territorio in modo diretto, con gli Enti Bilaterali regolamentati dalla legge 30 del 2003 e dalle buste paga dei non aderenti con le quote di assistenza contrattuale.[1][2]
Il TAR è l'autorità competente per l'accertamento della rappresentatività di un sindacato e la conseguente ammissione ai benefici di cui art. 19 Statuto dei Lavoratori. Pertanto, la valutazione di merito non è lasciata ai soli lavoratori con gli strumenti del tesseramento presso un sindacato o un altro, e con il diritto di voto nelle elezioni di RSA, RSU e per l'approvazione di contratti aziendali o collettivi.
Nei ricorsi al TAR è stata ripetutamente invocata come elemento di rappresentatività la partecipazione del sindacato a vertenze significative per licenziamenti collettivi e accordi di mobilità (che non sono qualificati come contratti collettivi normativi), per le quali i datori sono obbligati dalla legge a negoziare col sindacato.
Invece, salvo l'eccezione dell'art. 19 dello statuto dei lavoratori (e la dichiarazione di legittimità costituzionale[3]) che pone la firma di contratti collettivi come condizione necessaria per le RSA, la giurisprudenza ha chiarito che non si può ritenere un sindacato più rappresentativo perché abbia firmato contratti collettivi oppure sia stato ammesso dal datore ai benefici di legge, in quanto:
- non esistono obblighi in capo ai datori in materia di contratti, sia collettivi che aziendali. Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che non esiste nessun obbligo né di applicare un contratto collettivo, né di negoziare coi sindacati un contratto aziendale, né -qualora il datore scelga di avviare un negoziato- l'obbligo di firmare un contratto aziendale congiuntamente con tutti i sindacati più rappresentativi, o almeno di negoziarlo ammettendoli tutti alle trattative;
- la conseguente libertà del datore favorirebbe la costituzione di sindacati di comodo o comunque un'ingerenza dei datori nella controparte sindacale (vietati dall'art. 17 Statuto dei Lavoratori, senza previste sanzioni).
Sui sindacati di comodo, la giurisprudenza non ha condotte tipicizzate; in generale, l'intervento di un giudice sulla questione non comporta lo scioglimento del sindacato né la nullità degli atti o patti firmati nel frattempo, o l'obbligo di restituzione dei finanziamenti illecitamente ricevuti, ma semplicemente il divieto per il datore di lavoro di continuare con la propria azione di sostegno, comunque si sia concretizzata.
La Convenzione ILO n. 87/1948-sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, fra quelle fondamentali e vigente, vieta che <<Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro non sono soggette a scioglimento o a sospensione per via amministrativa>> (art. 4).
I sindacati delle imprese |
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Il termine sindacato è solitamente associato a quello dei lavoratori. In realtà, le associazioni di categoria cosiddette "datoriali", ovvero quelle dei datori di lavoro, sono anch'essi, a tutti gli effetti, sindacati in quanto svolgono le classiche funzioni di rappresentanza, tutela, assistenza, ecc. dei propri iscritti.
Negli incontri delle cosiddette "parti sociali", spesso convocati da istituzioni pubbliche, i rappresentanti dei lavoratori e delle imprese svolgono le relazioni sindacali: a livello nazionale, ad esempio, per revisionare il CCNL di riferimento; a livello territoriale o della singola azienda si affrontano le questioni lavorative e sindacali locali o specifiche. Anche a livello individuale (la singola persona) spesso vi sono le relazioni sindacali tra un rappresentante del lavoratore e uno dell'impresa.
I sindacati delle imprese in Italia sono centinaia, suddivisi o per dimensione/tipologia oppure per settore a volte per territorio geografico.
Oltre ai sindacati delle imprese esistono anche i sindacati dei lavoratori autonomi tra cui quelli dei libero professionisti. Nel mondo del lavoro autonomo azioni sindacali famose sono quelle dei padroncini, taxisti, farmacisti, avvocati e degli edicolanti.
Da evidenziare che, come per i lavoratori subordinati o parasubordinati, non è obbligatoria l'iscrizione di un'impresa o di un lavoratore autonomo ad un'associazione sindacale.
In alcuni corsi di laurea esiste la materia "relazioni industriali" che tratta, tra gli altri, il tema dei rapporti tra sindacati delle imprese e sindacati dei lavoratori.
Note |
^ Salvatore Cannavò, Quote di assistenza contrattuale, quella tassa occulta pagata ai sindacati, il Fatto Quotidiano, 18 gennaio 2014. URL consultato l'8 giugno 2016.
^ Stefano Livadiotti, Quanti miliardi incassano i sindacati: i bilanci segreti di Cgil, Cisl e Uil, l’Espresso, 23 settembre 2015. URL consultato l'8 giugno 2016.
^ Corte Cost. sentenza n.300/1990
Bibliografia |
- RSU IBM Italia Milano e Segrate, Industrial Relations & Economics basic glossary Italiano - English, http://www.rsuibm.org/rif_glos.htm.
- Fabio Bertini, Gilliatt e la piovra. Storia del sindacalismo internazionale dalle origini a oggi, Aracne, Roma, 2011.
- «Profili giuridici della libertà sindacale in Italia. 3 seminari», Istituto per lo studio comparato sulle garanzie dei diritti fondamentali, Padova, Cedam, 1986.
- Debora Migliucci, Storia del lavoro e del sindacato, in www.archiviolavoro.it
Giorgio Sacchetti, Lavoro, democrazia, autogestione. Correnti libertarie nel sindacalismo italiano (1944–1969), Roma, ARACNE, 2012, pp.376 ISBN 9788854848047 (indice e introduzione)
- Myriam Bergamaschi, I sindacati della Cgil 1944-1968. Un dizionario, Milano, Guerini e Associati, 2007
- Vincenzo Saba, Il sindacato come associazione. Quattro saggi, Soveria Mannelli, Rubettino, 2001.
- Vincenzo Saba, Il «Patto di Roma». 1944, i cattolici e l'unità sindacale, Roma, Edizioni Lavoro, 2014.
Voci correlate |
- Associazione di categoria
- Corporativismo
- Diritto sindacale
- Datore di lavoro
- Lavoratore
- Rapporto di lavoro
- Contratto di lavoro
- Statuto dei lavoratori
- Rappresentanza sindacale aziendale
- Rappresentanza sindacale unitaria
Altri progetti |
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Collegamenti esterni |
Sindacato, su thes.bncf.firenze.sbn.it, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
(EN) Sindacato, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.
- Classe e Nazione, su artiemestieri.info.
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