Tributo
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Il tributo è un prelievo coattivo di ricchezza sui cittadini contribuenti, secondo quanto fissato dal sistema tributario di uno Stato, regolamentato dal rispettivo diritto tributario. L'ammontare dei tributi riscossi dallo Stato è detto gettito fiscale.
Indice
1 Descrizione
1.1 Caratteri generali
1.2 Classificazione
1.3 Funzioni
1.4 Indici statistici
1.5 Effetti economici del prelievo tributario
2 Tributi in Italia
2.1 Tributi e Costituzione
2.2 Statuto del Contribuente
3 Note
4 Voci correlate
5 Altri progetti
6 Collegamenti esterni
Descrizione |
Caratteri generali |
Il tributo è una prestazione obbligatoria richiesta generalmente dallo Stato, da un ente pubblico o da un'altra pubblica amministrazione. Esso è espressione dell'esercizio della potestà d'imperio di un ente sovrano. In Italia, secondo il dettame dell'art. 23 della Costituzione, "nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge" e dunque solo la legislazione vigente può istituire e gestire i tributi.
Nel linguaggio corrente per indicare i tributi viene spesso usato, impropriamente, il termine "tasse".[1]
Classificazione |
I tributi si dividono in:[1]
Imposte, prelievi di ricchezza per far fronte a fini di interesse generale. Lo Stato preleva in base a dei criteri somme di denaro ad ogni persona o ente che poi utilizza per il finanziamento della spesa pubblica destinata a servizi indivisibili fra i cittadini come, secondo la dottrina classica, la difesa dello Stato, la giustizia, l'ordine pubblico;
Tasse, ovvero prelievi operati nei confronti di chi richiede ed ottiene un pubblico servizio divisibile, ad esempio l'istruzione (tassa universitaria) o la partecipazione ad un concorso (tassa concorsi posti a ruolo). Essa è ispirata al principio economico del beneficio, che rapporta il carico fiscale in base al beneficio ottenuto (in questo caso rappresentato dal servizio ricevuto). Tuttavia le tasse non hanno una natura bilaterale come i prezzi; il prezzo di un bene infatti è la controprestazione dovuta per il suo acquisto, da pari a pari. Invece nel caso delle tasse lo Stato si pone (almeno formalmente) su un piano di rilievo rispetto all'utente. Egli infatti concede il pubblico servizio, ovverosia una prestazione da esso considerata di rilievo nazionale, in cambio del pagamento (imposto in forma autoritativa) di una somma di denaro. Sul piano pratico tasse e prezzi sono identici, in linea teorica tuttavia vi è questa differenza logica;
Contributi, prelievi coattivi di ricchezza effettuati nei confronti di coloro che traggono un beneficio individuale da opere o servizi di rilevanza generale. Similmente alla tassa, il contributo ha la funzione di far gravare una parte del costo del servizio o dell'opera su coloro che se ne avvantaggiano in modo particolare. I contributi si dividono in:
Fiscali, richiesti a coloro che si avvantaggiano dall'utilizzo di opere pubbliche (in Italia esiste l'Imposta di scopo per le opere pubbliche, impropriamente nominata come imposta);
Sociali, accantonamenti di reddito per far fronte ad esigenze future (nella prassi denominati contributi previdenziali). Si è molto discusso in passato sulla natura di queste somme, se configurarle come premi di assicurazione o risparmio forzato. La dottrina prevalente ritiene che si tratti di tributi.
Funzioni |
Tre sono le funzioni del tributo: acquisitiva, redistributiva, promozionale.
- La funzione acquisitiva consiste nel procurare all'Ente pubblico le risorse necessarie al proprio funzionamento e per la realizzazione dei suoi obiettivi (tipicamente, per finanziare la spesa pubblica);
- la funzione redistributiva consiste nel modificare la distribuzione della ricchezza tra i contribuenti, introducendo maggiore equità. È strumentale al perseguimento di obiettivi di giustizia sociale. Essa viene realizzata, ad esempio, con l'introduzione di tributi progressivi, tributi nei quali il prelievo fiscale aumenta più che proporzionalmente all'aumentare della base imponibile;
- la funzione promozionale consiste nell'incentivare o disincentivare talune condotte dei contribuenti. Viene realizzata tipicamente introducendo, rispettivamente, agevolazioni o penalizzazioni fiscali. Essa è espressione della cosiddetta "funzione promozionale del diritto".
Indici statistici |
La pressione tributaria (P) è il rapporto fra l'entità dei tributi (T) e il reddito nazionale o PIL (Y): P = T / Y.
Questo indice mostra la parte di reddito nazionale che ogni anno viene assorbita dai tributi.
Tale concetto può essere inteso in senso stretto, considerando solo imposte e tasse, oppure considerando anche tutti i contributi. In questo caso i teorici sono dibattuti, dato che alcuni li scartano mentre altri denominano la pressione tributaria "pressione fiscale". Ad oggi, su questo concetto non vi è unanimità.[1][2]
Effetti economici del prelievo tributario |
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Secondo la teoria keynesiana, un incremento dei tributi può far diminuire consumi e investimenti, facendo crescere la spesa pubblica, nonché deprimendo la propensione al risparmio.
L'economista Arthur Laffer ha studiato la relazione fra gettito e aliquota, dando origine alla Curva di Laffer.[1]
Tributi in Italia |
L'art. 23 della Costituzione della Repubblica italiana afferma il principio secondo il quale:.mw-parser-output .citazione-table{margin-bottom:.5em;font-size:95%}.mw-parser-output .citazione-table td{padding:0 1.2em 0 2.4em}.mw-parser-output .citazione-lang{vertical-align:top}.mw-parser-output .citazione-lang td{width:50%}.mw-parser-output .citazione-lang td:first-child{padding:0 0 0 2.4em}.mw-parser-output .citazione-lang td:nth-child(2){padding:0 1.2em}
«Nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla legge.» |
Secondo la giurisprudenza della Corte Costituzionale sono definibili tributi quelle entrate erariali caratterizzate dalla:
«doverosità della prestazione e nel collegamento di questa alla pubblica spesa, con riferimento ad un presupposto economicamente rilevante.[3][4][5]» |
Tributi e Costituzione |
Nella Costituzione diverse norme disciplinano i tributi:
- art. 23: Nessuna prestazione patrimoniale o personale può essere imposta se non in base alla legge (riserva di legge relativa);
- art. 53: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva (secondo parte della dottrina, questa disposizione si applica soltanto alle imposte e non anche alle tasse e ai contributi).
- art. 75: [...] Non è ammesso referendum per le leggi tributarie e di bilancio [...];
- art. 81: [...] Ogni legge che implichi maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte. [...] Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta.
- art. 120: La Regione non può istituire dazi di importazione o di esportazione o transito tra le Regioni [...].
Statuto del Contribuente |
Lo Statuto del Contribuente è una legge volta a difendere i soggetti passivi dei tributi dai possibili abusi dell'Amministrazione finanziaria.
Note |
^ abcd Rosa Maria Vinci Orlando, Scienza delle finanze e diritto tributario, Tramontana, 2011.
^ C. Bianchi, P. Maccari, E. Perucci, Sistema Economia 2, Paramond.
^ Sentenza n. 73 del 2005 della Corte costituzionale.
^ Sentenza n. 64 del 2008 della Corte costituzionale.
^ Sentenza n. 334 del 2006 della Corte costituzionale.
Voci correlate |
- Diritto finanziario
- Diritto tributario
- Fisco
- Imposta
- Obbligazione tributaria
- Sistema tributario
- Soggettività tributaria
- Scienza delle finanze
- Spesa pubblica
Altri progetti |
Altri progetti
- Wikizionario
Wikizionario contiene il lemma di dizionario «tributo»
Collegamenti esterni |
Tributo, su Treccani.it, Istituto dell'Enciclopedia Italiana.
Tributo, su thes.bncf.firenze.sbn.it, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze.
- Agenzia delle Entrate, su agenziaentrate.it.
- Tributo, in Treccani.it – Enciclopedie on line, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 15 marzo 2011.
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