Pubblica amministrazione italiana





1leftarrow blue.svgVoce principale: Pubblica amministrazione.



La pubblica amministrazione italiana (in acronimo PA), nell'ordinamento giuridico italiano, indica il complesso degli enti pubblici facenti parte della pubblica amministrazione della Repubblica Italiana.




Indice






  • 1 Storia


  • 2 Organizzazione


    • 2.1 Principi


    • 2.2 Caratteri generali


    • 2.3 Gli enti


    • 2.4 Incidenza sul bilancio pubblico


    • 2.5 Dati statistici




  • 3 Caratteristiche


    • 3.1 Il ruolo e l'attività


    • 3.2 La responsabilità giuridica




  • 4 Personale


    • 4.1 Reclutamento e requisiti


    • 4.2 Il rapporto di lavoro


    • 4.3 Lo stato giuridico


    • 4.4 Mobilità


    • 4.5 Licenziamento




  • 5 Note


  • 6 Bibliografia


  • 7 Voci correlate


  • 8 Collegamenti esterni





Storia |


.mw-parser-output .vedi-anche{border:1px solid #CCC;font-size:95%;margin-bottom:.5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:first-child{padding:0 .5em}.mw-parser-output .vedi-anche td:last-child{width:100%}



Magnifying glass icon mgx2.svg
Lo stesso argomento in dettaglio: Contrattualizzazione del pubblico impiego in Italia e Costituzione della Repubblica Italiana.

Al momento dell'unità d'Italia, con l'adozione dello statuto albertino, la titolarità della funzione organizzatrice spettava alla stessa organizzazione che vi provvedeva mediante atti di autonormazione. A parte il caso limite dell'organizzazione militare, che dava luogo a rapporti di supremazia speciale, la funzione organizzatrice era di competenza del governo.


Con la nascita della Repubblica Italiana e l'entrata in vigore della Costituzione, gli articoli 97 e 98 della Carta accolsero la soluzione opposta, attribuendo la titolarità della funzione organizzatrice al Parlamento della Repubblica Italiana, che la esercita attraverso atti di eteronormazione, sancendo così l'assoluta preminenza del principio di legalità.


Dal punto di vista dell'organizzazione degli organi amministrativi dello Stato, la Costituzione sancì il passaggio da un'organizzazione di tipo centralizzato, dove le funzioni amministrative erano attribuite agli organi centrali dello Stato, ad un'organizzazione di tipo decentrato, dove le funzioni amministrative vengono ad essere svolte da enti territoriali a livello locale; in quest'ottica assumono grande importanza gli artt. 5, 114 e 118 della carta costituzionale, cui ulteriori disposizioni diedero concreta attuazione come la legge 16 maggio 1970, n. 281, e la legge 22 luglio 1975, n. 382.


Un nuovo processo di riforme ha interessato pubblica amministrazione a partire dagli anni novanta del XX secolo, che ha visto essenzialmente la contrattualizzazione del pubblico impiego in Italia, che ha portato alla privatizzazione del diritto del lavoro pubblico nel paese - che introdusse la possibilità per i dipendenti di iscriversi a sindacati - ed il decentramento di molte funzioni dallo Stato agli enti locali, e riformando tutta l'attività sulla base di diversi criteri; ad esempio in tal senso furono emanate le leggi Bassanini.



Organizzazione |



Principi |


La pubblica amministrazione italiana è informata secondo il principio del più ampio decentramento amministrativo, alternativo ed opposto al principio dell'accentramento amministrativo:


.mw-parser-output .citazione-table{margin-bottom:.5em;font-size:95%}.mw-parser-output .citazione-table td{padding:0 1.2em 0 2.4em}.mw-parser-output .citazione-lang{vertical-align:top}.mw-parser-output .citazione-lang td{width:50%}.mw-parser-output .citazione-lang td:first-child{padding:0 0 0 2.4em}.mw-parser-output .citazione-lang td:nth-child(2){padding:0 1.2em}






«La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.»


(art. 5 della Costituzione italiana)

Il decentramento amministrativo in Italia viene realizzato, nell'ambito del rispetto del principio di sussidiarietà, concretamente attraverso l'attribuzione delle relative funzioni ad organi diversi da quelli centrali, ovvero gli enti territoriali locali.









«Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell’articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà»


(art. 118 della Costituzione italiana)

Non solo si prevede l'attribuzione delle funzioni amministrative ad organi periferici dotati di diversi gradi e tipi di autonomia, ma si attribuisce ai cittadini il potere di agire in via sussidiaria per lo svolgimento di attività di interesse generale, ossia quelle per cui è prevista la pubblica amministrazione.



Caratteri generali |


La pubblica amministrazione dipende dal governo della Repubblica Italiana, che ne orienta gli indirizzi generali attraverso i ministeri, ai quali fanno capo branche dell'intero apparato divise per materie. Come le aziende private che producono servizi, anche la pubblica amministrazione dispone di risorse economiche, patrimoniali e umane. Le amministrazioni, articolate quindi a livello centrale e periferico, sovrintendono alle funzioni e ai servizi che lo Stato, eventualmente insieme ai vari enti pubblici, ha l'obbligo di garantire e rendere alla collettività (non solo dei cittadini, ma di tutti gli individui che per qualche motivo si trovino sul territorio statale) secondo i criteri e i princìpi previsti dalla legge.


La Costituzione, attribuendo al parlamento della Repubblica Italiana la funzione organizzatrice, ha anche stabilito il principio dell'assunzione di personale nella P.A. mediante concorso pubblico, ciò al fine garantire la meritocrazia e il passaggio fra le cariche da un rapporto fiduciario a un rapporto impersonale, caratteristico di un moderno stato di diritto.



Gli enti |


Ai sensi del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 si intendono per amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato (cioè delle amministrazioni facenti parte dell'organizzazione statale) i ministeri della Repubblica Italiana e le loro articolazioni territoriali (come motorizzazione civile, direzioni territoriali del lavoro, ufficio scolastico regionale e così via), gli istituti e scuole italiane di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie (università, scuole superiori universitarie) le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (aziende autonome), le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, gli enti pubblici di ricerca, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali (ACI), regionali e locali (le Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale), le amministrazioni, le aziende sanitarie locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.[1] (ovvero Agenzia delle dogane e dei monopoli, Agenzia del demanio e Agenzia delle Entrate).


Non ne fanno parte infine gli enti pubblici economici (es. aziende municipalizzate) ed il CONI, ai sensi del d.lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 che lo ha riformato, trasformandolo in ente pubblico non economico. Sussistono poi particolari eccezioni, dovute alla natura e all'attività pubblica di taluni enti, come ad esempio l'Unione Italiana Tiro a Segno.



Incidenza sul bilancio pubblico |






Magnifying glass icon mgx2.svg
Lo stesso argomento in dettaglio: Sistema europeo dei conti nazionali e regionali.

Ai fini della classificazione di contabilità pubblica, le pubbliche amministrazioni sono censite dall'ISTAT secondo criteri di natura statistico-economica aderenti al sistema europeo dei conti nazionali e regionali (Sec95), il sistema europeo dei conti. L'istat predispone l'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle amministrazioni pubbliche (Settore S13), i cui conti concorrono alla costruzione del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche.[2] L'ISTAT, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196 è tenuta periodicamente a pubblicare tali dati.



Dati statistici |


Il Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche (SICO) è il sistema informativo utilizzato dall'IGOP per rilevare i dati statistici del pubblico impiego italiano che, a decorrere dall'anno 2002, ha sostituito il vecchio modello organizzativo di alimentazione della Banca dati del personale, che era in precedenza basato sull'invio dei dati attraverso supporto cartaceo da parte delle amministrazioni.[3]



Caratteristiche |


In dottrina e in giurisprudenza si discute delle caratteristiche peculiari, che contraddistinguano una pubblica amministrazione da altri organismi privi dell'attributo della pubblicità.


L'amministrazione pubblica si differenzia dall'impresa per l'assenza di scopo di lucro. Dal punto di vista contabile, una P.A. non dichiara né un utile né profitti, ed inoltre non è soggetta all'istituto del fallimento; è però generalmente tenuta a redigere e tenere un proprio bilancio d'esercizio ed è tuttavia passibile eventualmente di liquidazione amministrativa. La pubblica amministrazione è dotata di personalità giuridica, ma è esclusa dalle forme di questa tipiche delle imprese private, previste nel diritto societario.



Il ruolo e l'attività |






Magnifying glass icon mgx2.svg
Lo stesso argomento in dettaglio: Contabilità pubblica, Diritto pubblico dell'economia e Interesse pubblico.

Storicamente, molti settori dei servizi sono sempre stati gestiti dalla P.A., basti pensare all'erogazione di energia elettrica (legge 6 dicembre 1962, n. 1643), il servizio telefonico (affidato sino agli anni '90 in concessione esclusiva alla SIP) o alla gestione del trasporto ferroviario pubblico (Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato).


Nel corso del tempo - soprattutto a partire dagli anni novanta del XX secolo - a causa di vari fattori e soprattutto sotto la spinta normativa dell'Unione europea, si sono prodotte varie riforme legislative che hanno introdotto la privatizzazione di diverse attività, lasciando però alla diretta gestione della pubblica amministrazione taluni settori di importanza strategica (alcuni dei quali in concorrenza con gli operatori privati): la difesa, l'ordine pubblico interno, la giustizia, la sanità, l'istruzione scolastica ecc..


L'attività della P.A., sulla base del dettato costituzionale, si svolge all'insegna dei criteri di "buon andamento" e "imparzialità";[4] può essere un'attività tipicamente autoritativa, unilaterale e burocratica, oppure di matrice consensuale. Essa è organizzata e informata sulla base dei seguenti principi e criteri:




  • efficienza, cioè esercitare le proprie funzioni in modo da ottenere risultati col minor dispendio di risorse economiche possibile;


  • efficacia, intesa come la capacità di produrre l'effetto voluto;


  • economicità, intesa come il minor costo possibile sostenuto nel rapporto tra i mezzi economici impiegati e le risorse umane e materiali da acquisire per il soddisfacimento dell'interesse pubblico.


Le pubbliche amministrazioni sono talvolta vincolate da una serie di norme, come il d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 in tema di valutazione delle attività; il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 - convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134 - che impone ad esse, nella scelta di software, l'obbligo dell'effettuazione di una valutazione tecnica che deve comunque preferire software libero; il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 che le obbliga ad impostare la propria attività seguendo trasparenza e pubblicità. Infine, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.[5] Su determinate attività della P.A. esercita un ruolo di controllo poi l'Autorità nazionale anticorruzione.



La responsabilità giuridica |






Magnifying glass icon mgx2.svg
Lo stesso argomento in dettaglio: Responsabilità della pubblica amministrazione italiana.

Sebbene l'art. 28 della Costituzione instauri un certo parallelismo fra l'agente e la pubblica amministrazione per quel che riguarda la responsabilità verso terzi dell'illecito, la legislazione ordinaria, apparentemente, in contrasto con lo stesso articolo, crea invece un dislivello ispirandosi all'art. 97 sul buon funzionamento, rendendo l'agente responsabile solo nei casi in cui ricorra dolo o colpa grave..mw-parser-output .chiarimento{background:#ffeaea;color:#444444}.mw-parser-output .chiarimento-apice{color:red}[senza fonte]


La responsabilità della PA è solo una responsabilità civile, e non penale, in quanto essa non può agire contra legem. La pubblica amministrazione è responsabile, invece, in modo solidale con il soggetto agente esclusivamente quando ricorra colpa lieve. L'unico caso in cui l'agente possa essere responsabile esclusivo, sia civilmente che penalmente, ricorre quando il suo agire esuli completamente dai fini perseguiti dalla P.A. interessata.



Personale |






Magnifying glass icon mgx2.svg
Lo stesso argomento in dettaglio: Dirigente (pubblica amministrazione italiana) e Impiegato statale (Italia).

La classificazione dei lavoratori dipendenti della pubblica amministrazione italiana era tradizionalmente ripartita nel sistema delle carriere, ai sensi del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 e successivamente delle qualifiche ex legge 11 luglio 1980, n. 312. In rapporto di lavoro, originariamente regolato da norme di diritto pubblico, dopo la contrattualizzazione del pubblico impiego in Italia, è invece oggi disciplinato dal diritto privato con l'applicazione dello statuto dei lavoratori anche ai dipendenti pubblici italiani.[6] Il rapporto di lavoro è quindi regolato, oltre che dalla contrattazione collettiva, e anche da diverse leggi; riguardo alla prima fonte si distingue tra una contrattazione di tipo normativo - la cui stipulazione avviene tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale - ed una di tipo decentrato, concertata tra le organizzazioni sindacali costituite presso l'amministrazione, che contiene essenzialmente diverse disposizioni in tema di retribuzioni e di indennità per le responsabilità ricoperte.


L'attività del personale impiegato presso le pubbliche amministrazioni italiane, è soggetta ad un sistema di valutazione - introdotto dal d.lgs 27 ottobre 2009, n. 150 - mediante un meccanismo denominato ciclo di valutazione della performance - con rilevanza di tale valutazioni sulla carriera,[7] con esclusioni in taluni casi, riguardanti le amministrazioni che abbiano determinata consistenza dell'organico del personale.[8]



Reclutamento e requisiti |






Magnifying glass icon mgx2.svg
Lo stesso argomento in dettaglio: Bando di concorso e Concorso § Italia.

La costituzione della Repubblica Italiana stabilisce il principio dell'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni mediante concorso pubblico,[9] per legge pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, salvo in alcune ipotesi di assunzione diretta tassativamente indicati da norme speciali. Le modalità di svolgimento dei concorsi e dell'accesso all'impiego sono rispettivamente disciplinati dal D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 , dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e dal d.lgs 30 marzo 2001, n. 165.


I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale.[10] In particolare, l'accesso alla P.A. italiana avviene:[11]



  1. per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati.

  2. mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'offerta di lavoro.

  3. mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni. È fatto salvo quanto previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.


Le competenze richieste, insieme ad eventuali requisiti previsti per legge, sono indicati nel bando di concorso emanato dall'amministrazione, nel rispetto della normativa vigente. Per quanto riguarda i requisiti, è necessario dimostrare di essere in regola con gli obblighi militari;[12] la legge 15 maggio 1997, n. 127 (la prima delle cosiddette leggi Bassanini) ha statuito l'assenza di limiti di età, salvo casi particolari,[13] come confermato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato nel 2007.[14] Il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (cosiddetto decreto del fare) - convertito in legge 9 agosto 2013, n. 9 ha abolito l'obbligo della presentazione, da parte dei vincitori di concorso, di certificato medico attestante l'idoneità psicofisica all'impiego, tranne però nel caso di soggetti disabili, ove può essere richiesto per lo svolgimento di mansioni specifiche.[15] L'amministrazione ha tuttavia facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.[16]


Non sono inoltre previste limitazioni per gli obiettori di coscienza ammessi a prestare il servizio civile obbligatorio, salvo che per qualsivoglia impiego che comporti l'utilizzo di armi e per l'arruolamento nelle forze armate italiane e nelle forze di polizia italiane a ordinamento militare e/o civile,[17] tranne che nel caso essi abbiano rinunciato allo status di obiettore.[18] Il d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 ("Codice dell'ordinamento militare") ha previsto una riserva obbligatoria dei posti messi a concorso, pari al 30%, per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di personale a favore degli appartenenti alla categoria dei militari di truppa delle forze armate italiane al termine della ferma o rafferma, congedati senza demerito, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 23 novembre 1988, n. 509 e della legge 12 marzo 1999, n. 68.[19] La riserva, come precisato dal parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 11 aprile 2012, non si applica relativamente all'assunzione di personale dirigente.[20]


Circa le limitazioni, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 dispone l'esclusione di taluni soggetti in particolari situazioni:






«Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato,approvato con DPR 10 gennaio 1957, n. 3.[21]»




Il rapporto di lavoro |


Dopo la contrattualizzazione del pubblico impiego italiano e della privatizzazione del diritto del lavoro pubblico in Italia, come peraltro ulteriormente ribadito dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, è regolato da norme di diritto privato che ha nei CCNL di comparto (stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e l'ARAN), una particolare disciplina; destinatari di altre specifiche e tipiche norme sono alcune figure; ad esempio per quanto riguarda le forze di polizia italiane il personale della polizia locale (polizia municipale, polizia provinciale) della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria e del Corpo Forestale dello Stato è a oggi contrattualizzato, insieme a quello del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, salvo particolari disposizioni. Costituiscono poi eccezione gli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare come l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera e tutte le forze armate italiane, che insieme ad altre particolari categorie come la magistratura italiana e ai professori universitari conservano una disciplina del rapporto di lavoro e dello status, nonostante la privatizzazione del diritto del lavoro pubblico in Italia per la maggior parte ancora in regime di diritto pubblico.


Ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 - convertito in legge 11 agosto 2014, n. 111 - i distacchi sindacali di cui beneficiano i dipendenti a seguito del processo di "privatizzazione" del rapporto di lavoro sono stati ridotti del 50%. Per le forze di polizia ad ordinamento civile ed il corpo nazionale dei vigili del fuoco si prevede invece che alle riunioni sindacali passa partecipare un solo rappresentante delle organizzazioni sindacali interessate, come peraltro precisato dalla circolare del Ministero per la funzione pubblica n. 5/2014.[22]



Lo stato giuridico |






Magnifying glass icon mgx2.svg
Lo stesso argomento in dettaglio: Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, Legge Severino e Pubblico ufficiale (ordinamento italiano).

Lo stato giuridico degli impiegati civili è regolato dal D.P.R 10 gennaio 1957, n. 3, mentre norme particolari sono però stabilite per determinate categorie di soggetti, come per gli appartenenti alle forze di polizia italiane e forze armate italiane. Ad ogni modo vi è tuttavia da osservare che i dipendenti pubblici italiani non sono sempre pubblici ufficiali: ciò infatti dipende dai compiti che stiano svolgendo durante il servizio. Il personale è generalmente vincolato da una "clausola di esclusività", che consiste nel divieto di intrattenere rapporti di lavoro a qualsiasi titolo con altri datori di lavoro, l'esercizio di attività imprenditoriali e in generale della libera professione; in tale ultimo caso la normativa però ammette diverse eccezioni, stabilite però dalle leggi.


I dipendenti sono anche destinatari di particolare disciplina riguardo al comportamento durante il servizio: la regolamentazione è contenuta nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62[23] che ha sostituito il precedente decreto del Ministro per la funzione pubblica datato 28 novembre 2000. Dal 2009 sono state introdotte nuove ipotesi di licenziamento disciplinare.[24] Inoltre, in base all'art. art. 1 comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 prevede particolari protezioni (inclusa la non licenziabilità) a favore del personale che abbia segnalato condotte illecite da parte di colleghi o superiori, alla magistratura italiana, inclusa la Corte dei Conti. In tema di incompatibilità e di inconferibilita di incarichi, inclusi quelli dirigenziali, è intervenuto il d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che prevede particolari disposizioni in materia. Il personale delle amministrazioni pubbliche qualora svolga attività a contatto con il pubblico sono inoltre tenuti a rendere conoscibile il proprio nominativo mediante l'uso di cartellini identificativi o di targhe da apporre presso la postazione di lavoro, tranne che nelle ipotesi previste dalla legge.[25]


I dipendenti pubblici italiani possono infine chiedere il rilascio (anche per i familiari) di particolare documenti, le tessere AT e BT (le prime di colore verde, le seconde colore azzurro) che fungono da documento di riconoscimento in Italia; per gli appartenenti alle forze armate italiane è invece previsto il rilascio della Carta multiservizi della Difesa.



Mobilità |


I dipendenti delle pubbliche amministrazioni italiane per contro sono soggetti a una normativa che consente diverse possibilità di mobilità, che può essere intracompartimentale (tra amministrazioni dello stesso comparto, ad esempio da Comune a Comune) o intercompartimentale (tra comparti diversi, per esempio da Comune ad Agenzia delle Entrate). Il decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, ha stabilito inoltre che, al fine di agevolare i processi di mobilità, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - istituisca un apposito portale web.[26] Lo stesso decreto preveva che al fine di agevolare i processi di mobilità intercompartimentale venisse emanato un decreto statuente tabelle di equiparazione per il personale di categorie e comparti diversi; a tale disposizione è stata data attuazione con l'emanazione del D.P.C.M. del 26 giugno 2015.[27]


Anzitutto le pubbliche amministrazioni, prima di indire nuove procedure concorsuali per il reclutamento di personale per la copertura di posti vacanti in organico, devono attuare le procedure di mobilità secondo l'art. 1, comma 1 del d. lgs 30 marzo 2001, n. 165.[28] Si deve poi ricordare che la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per l'anno 2006)[29] all'art. 1, comma 230 stabilì un limite minimo di permanenza, da parte dei vincitori di concorso, in prima assegnazione presso l'amministrazione presso la quale essi prestino servizio:






«I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.»



La norma tuttavia non si applica al personale docente del comparto scuola, che prevede invece uno specifico vincolo biennale sulla sede e triennale nella provincia di assunzione.[30] Tale vincolo non si applica al personale portatore di handicap,[31] mentre per il personale ATA attualmente non si prevede alcun vincolo. L'art. 4 del predetto decreto-legge n. 90/2014 ha disposto che nello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze, venga previsto un fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le pubbliche amministrazioni, da attribuire alle amministrazioni destinatarie dei predetti processi, e al quale confluiscono risorse economiche pari al trattamento economico del personale dell'amministrazione cedente, i cui criteri di utilizzo e le modalità di gestione delle risorse vengano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.


Riguardo alla mobilità vera e propria, essa può essere classificata secondo le seguenti tipologie:



  • compensativa

  • obbligatoria

  • volontaria


Riguardo alla prima tipologia, che è su base sostanzialmente volontaria, è prevista dall'art. 7 del D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325, essa può essere disposta previo ottenimento di apposita autorizzazione (nulla osta) da parte della amministrazione di provenienza e di quella di destinazione:






«È consentita in ogni momento [...] la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.»



Il vincolo suindicato della prima assegnazione quinquennale non è quindi di impedimento alla mobilità per interscambio, disponibile a prescindere da limiti temporali. Tuttavia la norma parla di profilo professionale e non di qualifica.[non chiaro]


In base alla seconda, disciplinata dal d. lgs 30 marzo 2001, n. 165 ma introdotta dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, si prevede che i dipendenti pubblici possano essere trasferiti, nell'ambito della stessa amministrazione o tra amministrazioni diverse previo accordo tra le stesse, ad altro ufficio entro un raggio di 50 km poiché esse costituiscono medesima unità produttiva ai sensi dell'art. 2103 del codice civile italiano:






«... le sedi delle amministrazioni pubbliche ... collocate nel territorio dello stesso comune costituiscono mesima unità produttiva ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile. Parimenti costituiscono medesima unità produttiva le sedi collocate a una distanza non superiore ai cinquanta chilometri dalla sede in cui il dipendente è adibito. I dipendenti possono prestare attività lavorativa nella stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra, nell'ambito dell'unità produttiva come definita nel presente comma. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l'esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico.[32]»



La terza infine - sempre disciplinata dal d. lgs 30 marzo 2001, n. 165 - è regolata nelle modalità e condizioni; viene stabilito però il requisito dell'assenso della amministrazione di appartenenza, tranne in alcuni casi:






«Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti ... appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all'introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l'assenso dell'amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l'amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all'amministrazione di appartenenza. ...[33]»



In quest'ultimo caso distinguiamo quindi, riguardo alla mobilità volontaria espressa dal lavoratore, la prescrizioni per le pubbliche amministrazioni nei confronti delle quali si fa domanda di trasferimento procedere alla formazione di apposite graduatorie;[34] nel secondo caso invece viene specificata la mobilità che le amministrazioni devono esperire ai sensi dei dettami dell'art. 30 del d. lgs 30 marzo 2001, n. 165. In queste ipotesi comunque il personale trasferito non può se non per inderogabile esigenza di servizio, essere destinato ad altra sede di servizio non prima che siano trascorsi 5 anni.[35]


L'amministrazione di destinazione che accoglie la domanda provvede alla riqualificazione dei dipendenti anche avvalendosi della scuola nazionale dell'amministrazione; in ogni caso si utilizzano le risorse disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.[36]



Licenziamento |


Riguardo alla disciplina dei licenziamenti, dopo la contrattualizzazione del pubblico impiego in Italia, valgono le stesse regole del settore privato ma con alcune differenze, riguardo all'esercizio del potere disciplinare e delle motivazioni economiche.


Riguardo al primo punto, la sentenza della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 11868 del 9 giugno 2016 - della "sezione Lavoro" - è stato affermato che il licenziamento del personale del pubblico impiego, è disciplinato dall'articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori nella formulazione antecedente la riforma del lavoro Fornero del 2012.[37] Riguardo poi il licenziamento disciplinare, oltre le ipotesi previste dal d.lgs 27 ottobre 2009, n. 150, il decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116 del 2016 - emanato sulla base della legge delega 7 agosto 2015, n. 124 - disciplina diversi aspetti del licenziamento disciplinare e aumenta la responsbilità dei dirigenti.[38]


Riguardo al secondo punto, secondo l'articolo 33 del d.lgs 165/2001, come modificato dall'articolo 16 della legge 12 novembre 2011, n. 183. (legge di stabilità per l'anno 2012) le pubbliche amministrazioni debbono effettuare annualmente la ricognizione del personale eventualmente in esubero; laddove rilevino situazioni di soprannumero o comunque eccedenze di personale, «in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria» sono tenute ad osservare le procedure seguenti: le amministrazioni entro 90 giorni dalla comunicazione ai sindacati della situazione di esubero, devono verificare se il personale interessato possa essere reimpiegato all'interna del medesimo ente, o possa andare in mobilità (secondo le procedure di cui sopra) verso altri enti della provincia o della regione. In mancanza di ciò, essere inserito nelle liste dei lavoratori in disponibilità: cioè dei lavoratori che restano per 24 mesi al massimo inseriti nella lista, con il trattamento economico pari all'80% dello stipendio, dell'indennità integrativa speciale e dell'assegno per il nucleo familiare; segue la risoluzione del rapporto di lavoro. Nel caso delle amministrazioni locali, lo stato di dissesto finanziario o la violazione delle soglie di spesa per il personale, come la violazione del patto di stabilità, possono essere ragioni sufficienti per la risoluzione del
rapporto di lavoro, senza possibilità di reintegro.


Sulla sorte dei rapporti di lavoro con gli enti non soppressi, ma oggetto di riduzione delle funzioni decisa per legge, va segnalata la disciplina dell’art. 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56. Essa salvaguarda i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e i rapporti di lavoro a tempo determinato, fino alla loro scadenza, con le Province e le città metropolitane, a seguito della cospicua riduzione della loro dotazione organica (rispettivamente del 50 per cento e del 30 per cento): la legge n. 56/2014 ha in proposito definito un procedimento finalizzato a favorire la mobilità del personale in soprannumero verso Regioni, Comuni e altre pubbliche amministrazioni. L’intervento del legislatore statale è stato giudicato dalla Corte costituzionale "in linea con il riordino delle Province e delle Città metropolitane, disegnato dalla norma del 2014, che secondo la sentenza della corte costituzionale 14 luglio 2016 n. 176/2016 è in linea con l’architettura costituzionale ed è parte integrante di un assetto più ampio (art. 1, commi da 421 a 427, della legge n. 190 del 2014).[39] Nella stessa circostanza, con la sentenza n. 176/2016 del 4 maggio 2016 la Corte costituzionale[40] ha dichiarato che "nella riallocazione delle funzioni non fondamentali, connessa alla riduzione della dotazione organica, (...) alle Regioni non è precluso, a conclusione del processo di ridistribuzione del personale, affidare le funzioni non fondamentali alle Città metropolitane, alle province e agli altri enti locali tramite apposite deleghe e convenzioni, disponendo contestualmente l’assegnazione del relativo personale.[41]



Note |




  1. ^ Art. 1 comma 2 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1 comma 1 della legge 15 luglio 2002, n. 145.


  2. ^ Le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche da istat.it, 15 ottobre 2013


  3. ^ Il Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche (SICO) dal sito ufficiale della Ragioneria Generale dello Stato della Repubblica Italiana Archiviato il 28 gennaio 2015 in Internet Archive.


  4. ^ Sanciti dagli articoli 97 e 98 della Costituzione della Repubblica Italiana.


  5. ^ Art. 97, nuovo primo comma introdotto dall'art. 2 della legge costituzionale 23 aprile 2012 n. 95.


  6. ^ Art. 51 comma 2 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165


  7. ^ Art. 21 comma 1 d.lgs 150/2009;art. 23 comma 2 d.lgs 27 ottobre 2009, n. 150.


  8. ^ Art. 2 d.lgs. 1º agosto 2011, n. 141.


  9. ^ Art. 97 comma 3 Costituzione della Repubblica Italiana


  10. ^ Art. 35 comma 5 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165.


  11. ^ Art. 1 comma 1 DPR 9 maggio 1994, n. 487; art. 1 lett. A) e b) d.lgs 30 marzo 2001, n. 165.


  12. ^ Come stabilito dall'art. 4 DPR 14 febbraio 1964, n. 237; art. 2, comma 7 bis, D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 ed art 2, DPR 30 ottobre 1996, n. 693. Tuttavia, dopo la sospensione delle chiamate al servizio militare di leva in Italia (stabilita a partire dal 1º gennaio 2005) l'obbligo è limitato a casi particolari, previsti dalla legge.


  13. ^ Art. 3 comma 6 legge 15 maggio 1997 n. 127


  14. ^ Concorsi pubblici, limiti di età, abolizione, casi particolari, regolamento, necessità da altalex.com La sentenza del Consiglio di Stato 27 dicembre 2007 n. 6657 ha essenzialmente confermato i dettami della norma del 1997, facendo però salvi casi particolari connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità.


  15. ^ Assunzione delle persone disabili nella Pubblica Amministrazione tramite concorso pubblico da superabile.it, di Alessandra Torreggiani, 13 novembre 2014


  16. ^ Assunzioni nel pubblico impiego, soppresse le certificazioni sanitarie da diritto.it, 21 agosto 2013


  17. ^ Art. 636 d.lgs 15 marzo 2010 n.66 comma 1


  18. ^ Art. 636 d.lgs 15 marzo 2010 n.66 commi 2 e 3


  19. ^ Art. 1014 comma 3 d.lgs 15 marzo 2010 n. 66


  20. ^ (PDF)Parere del Dipartimento della Funzione pubblica del Consiglio dei Ministri DFP 0015195 dell'11/04/2012 Archiviato il 2 febbraio 2014 in Internet Archive.


  21. ^ Art. 2 comma 3 DPR 9 maggio 1994 n. 487


  22. ^ (PDF) Circolare del Ministero per la funzione pubblica n. 5/2014 Archiviato il 5 dicembre 2014 in Internet Archive.


  23. ^ Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 4 giugno 2013 n. 129


  24. ^ Art. 69 comma 1 d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150.


  25. ^ Art. 55-novies d.lgs 30 marzo 2001 n. 165.


  26. ^ Art. 4 comma 1 decreto legge 24 giugno 2014 n. 90.


  27. ^ È stato pubblicato sul web il Decreto del ministro Madia con le Tabelle di equiparazione. Vediamo i contenuti più rilevanti da federazioneintesa.it, 8 settembre 2015.


  28. ^ Art. 30 comma 2-bis d.lgs 30 marzo 2001 n. 165.


  29. ^ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 29 dicembre 2005 n. 302 - supplemento. ordinario n. 211.


  30. ^ Art. 399 comma 3 d.lgs 16 aprile 1994 n. 297


  31. ^ Art. 21 legge 5 febbraio 1992, n. 104


  32. ^ Art 30 comma 2 d.lgs 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dall'art. 4 comma 2 decreto legge 24 giugno 2014 n. 90


  33. ^ Art. 30 comma 1 d.lgs 30 marzo 2001 n. 165 come modificato dall'art. 4 comma 1 decreto legge 24 giugno 2014 n. 90


  34. ^ Art. 4 comma 3 D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325


  35. ^ Art. 6 D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325


  36. ^ Art. 30 comma 1-bis d.lgs 15 marzo 2001 n. 165 come modificago dal decreto legge 24 giugno 2014, n. 90


  37. ^ Cassazione: licenziamento nel pubblico impiego non fisciplinato da legge Fornero, da diritto.it, 10 giugno 2016


  38. ^ Licenziamento disciplinare nella PA: più responsabilità per i dirigenti di Rossella Schiavone, da ipsoa.it


  39. ^ La Corte ha ritenuto che le relative censure, incentrate su parametri estranei a quelli che presiedono al riparto delle competenze legislative tra lo Stato e le Regioni, non potessero essere avanzate dalla Regione Veneto e le ha dichiarate inammissibili. Secondo la sentenza 14 luglio 2016 n. 176 "la previsione impugnata è uno snodo cruciale del percorso, che ha scandito il riordino delle funzioni amministrative locali, e si atteggia come norma di chiusura, chiamata a regolamentare l’ipotesi residuale di un mancato riassorbimento del personale in soprannumero entro il 31 dicembre 2016, senza escludere l’operare, in ultima battuta, del collocamento in disponibilità. Nell’ipotesi in cui, alla data del 31 dicembre 2016, il personale in soprannumero non sia stato utilmente ricollocato, la disciplina in esame sancisce, per il personale non dirigenziale di tutti gli enti di area vasta, il ricorso a contratti a tempo parziale, improntati a una logica solidaristica. Tale ricorso, che riguarda «tutto il personale e non solo il contingente dei sovrannumerari», «deve avvenire nel limite necessario per il riassorbimento dell’onere finanziario relativo alle unità soprannumerarie» (circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 29 gennaio 2015, n. 1)".


  40. ^ In merito la corte si era gia espressa con la sentenza 24 marzo 2015, n. 50 in cui aveva riscontrato che la citata legge aveva ridefinito le funzioni fondamentali delle Province, in un’ottica di ridimensionamento delle stesse. La legge di stabilità 2015 ha poi delimitato le risorse finanziarie e umane necessarie a consentire l’esercizio di tali funzioni. La riduzione del personale rientra, per la Corte, nel richiamato progetto di riordino complessivo degli enti territoriali infraregionali e non arreca pregiudizio per l’esercizio delle funzioni fondamentali, corrispondenti ai servizi essenziali.


  41. ^ Ciò, tuttavia, deve avvenire tenendo conto dell’obiettivo di riordino e ridimensionamento delle funzioni delle Province e di delimitazione dei compiti delle Città metropolitane, delineato dalla citata legge n. 56 del 2014, che mira ad evitare che, in capo agli enti intermedi, sia conservata una porzione notevole delle funzioni non fondamentali (sentenza n. 159 del 2016, punto 7.4.1. del Considerato in diritto).



Bibliografia |




  • Sabino Cassese, La statistica nell’amministrazione pubblica (Storia e problemi attuali), in “Rivista trimestrale di diritto pubblico”, 1979, n. 2-3, pp. 545-567 e in Esiste un governo in Italia?, pp. 181-206 (v. n. 246).


  • Sabino Cassese, Las istituciones administrativas en la historia de la Italia unificada, in “Revista de la Universitad de Buenos Aires”, 1979, vol. II, pp. 221-233.


  • Sabino Cassese, I caratteri originali della storia amministrativa italiana, in “Le Carte e la Storia. Rivista di storia delle istituzioni”, 1999, n. 1, pp. 7-15.


  • Sabino Cassese, La riforma della pubblica amministrazione italiana, in “Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni”, 2000, n. 6, pp. 1007-1017.


  • Anthony Barnes Atkinson, Measurement of Government Output and Productivity for the National Accounts, PALGRAVE MACMILLAN, New York, 2005.



Voci correlate |




  • Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

  • Albo pretorio

  • Autorità nazionale anticorruzione

  • Comitato regionale di controllo

  • Consip

  • Contrattualizzazione del pubblico impiego in Italia

  • Contratto collettivo nazionale di lavoro

  • Costituzione della Repubblica Italiana

  • Dirigente (pubblica amministrazione italiana)

  • Dipartimento della funzione pubblica

  • Ente pubblico non economico

  • Ente locale (ordinamento italiano)

  • Espropriazione per pubblica utilità

  • Ministero della Repubblica Italiana

  • Impiegato statale (Italia)

  • Principio di legalità

  • Principio di sussidiarietà

  • Pubblico ufficiale (ordinamento italiano)

  • Pubblica amministrazione

  • Repubblica italiana

  • Responsabilità della pubblica amministrazione italiana

  • Scuola nazionale dell'amministrazione

  • Scuola superiore della pubblica amministrazione locale

  • Statuto albertino

  • Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici

  • Ufficiale rogante




Collegamenti esterni |



  • Presidenza del Consiglio dei ministri - Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, su funzionepubblica.gov.it.

  • ComWai bet motore di ricerca di contenuti della pubblica amministrtazione italiana, su comwai.com.

  • Italia.gov.it - motore dell'amministrazione digitale italiana, su italia.gov.it.

  • DFP - Portale Mobilità del Ministero della funzione pubblica della Repubblica Italiana, su mobilita.gov.it.


  • Concorsi pubblici nella pubblica amministrazione: ecco il decreto che sblocca le assunzioni, concorsipubblici.net

  • Pubblica amministrazione in Italia, in XXI secolo, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2009-2010.


.mw-parser-output .navbox{border:1px solid #aaa;clear:both;margin:auto;padding:2px;width:100%}.mw-parser-output .navbox th{padding-left:1em;padding-right:1em;text-align:center}.mw-parser-output .navbox>tbody>tr:first-child>th{background:#ccf;font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_navbar{float:left;margin:0;padding:0 10px 0 0;text-align:left;width:6em}.mw-parser-output .navbox_title{font-size:110%}.mw-parser-output .navbox_abovebelow{background:#ddf;font-size:90%;font-weight:normal}.mw-parser-output .navbox_group{background:#ddf;font-size:90%;padding:0 10px;white-space:nowrap}.mw-parser-output .navbox_list{font-size:90%;width:100%}.mw-parser-output .navbox_odd{background:#fdfdfd}.mw-parser-output .navbox_even{background:#f7f7f7}.mw-parser-output .navbox_center{text-align:center}.mw-parser-output .navbox .navbox_image{padding-left:7px;vertical-align:middle;width:0}.mw-parser-output .navbox+.navbox{margin-top:-1px}.mw-parser-output .navbox .mw-collapsible-toggle{font-weight:normal;text-align:right;width:7em}.mw-parser-output .subnavbox{margin:-3px;width:100%}.mw-parser-output .subnavbox_group{background:#ddf;padding:0 10px}













































DirittoPortale Diritto

ItaliaPortale Italia



Popular posts from this blog

Сан-Квентин

Алькесар

Josef Freinademetz