Giudice per le indagini preliminari
Il giudice per le indagini preliminari (o GIP) è un soggetto del procedimento penale italiano. Interviene in determinate procedure, nella fase delle indagini preliminari, a garanzia della legalità delle stesse, esercitando dunque una giurisdizione di garanzia.
La figura fu introdotta nell'ordinamento processualpenalistico italiano per sostituire quella del giudice istruttore.
Indice
1 Caratteristiche
2 Competenze e funzioni
3 Bibliografia
4 Altri progetti
Caratteristiche |
Il giudice per le indagini preliminari non ha autonomi poteri di iniziativa probatoria (a differenza del giudice istruttore, che li aveva), ma provvede solo su istanza di parte (cosiddetta giurisdizione semipiena); i suoi atti sono espressamente previsti dalla legge (vige infatti il principio di tassatività).
Il GIP è anche privo di un proprio fascicolo, a differenza del giudice del dibattimento, che ha a disposizione il fascicolo per il dibattimento. Gli atti conosciuti dal giudice per le indagini preliminari sono solitamente quelli che il pubblico ministero decide di allegare all'istanza che presenta. Ad esempio, assieme alla richiesta di emissione di un'ordinanza cautelare, il pubblico ministero può scegliere quali atti delle indagini preliminari allegare; il p.m. deve trasmettere, però, tutti gli elementi a favore dell'indagato.
Competenze e funzioni |
Le funzioni attribuite al giudice per le indagini preliminari sono preordinate a garantire l'indagato nella fase delle indagini preliminari. Fra i provvedimenti più importanti del GIP vi è l'ordinanza per applicare una misura cautelare su richiesta del pubblico ministero.
Il GIP accoglie o meno la richiesta di archiviazione della notizia di reato avanzate dal pubblico ministero (art. 409 c.p.p.), nonché l'autorizzazione e la convalida dei mezzi di ricerca della prova delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o tra presenti (artt. 266, 266-bis e 267 c.p.p.).
Inoltre è competente per alcuni procedimenti speciali tra cui il rito abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta delle parti (cd. patteggiamento), il decreto penale (artt. 459 e ss. c.p.p.).
Bibliografia |
- Siracusano et al., Diritto processuale penale, Torino, Giuffrè editore, 1996. ISBN 88-14-05694-3.
Altri progetti |
- Codice di procedura penale
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