Giudizio abbreviato




Il giudizio abbreviato è un procedimento penale speciale del sistema giudiziario italiano, previsto dagli articoli 438 e seguenti del Codice di procedura penale italiano. È un rito speciale deflattivo del dibattimento e la decisione sulla fondatezza o meno dell'imputazione viene presa nell'udienza preliminare anziché all'esito del dibattimento. Esistono due specie di giudizio abbreviato: quello semplice in cui il Giudice decide tendenzialmente allo stato degli atti e quello condizionato a un'integrazione probatoria finalizzata ad assumere una prova necessaria per poter decidere. Altra particolarità del giudizio abbreviato è data dal fatto che nella eventuale sentenza di condanna, per i delitti la pena irrogata è ridotta di un terzo: in caso di ergastolo senza isolamento diurno, si applica la riduzione ad anni trenta di reclusione, e in caso di ergastolo con isolamento diurno la riduzione a ergastolo senza isolamento diurno; per le contravvenzioni è diminuita della metà.


Il procedimento speciale si instaura a richiesta dell'imputato; qualora venga richiesto il giudizio abbreviato semplice il giudice deve disporlo con ordinanza, in quanto è un diritto dell'imputato; in caso di richiesta di giudizio abbreviato "condizionato" il Giudice deve valutare se l'integrazione probatoria richiesta sia necessaria per la decisione potendo, in caso negativo, rigettare la richiesta. Gli organi competenti sono il Giudice dell'udienza preliminare, il Giudice per le indagini preliminari o il giudice del dibattimento.




Indice






  • 1 Disciplina


  • 2 Appello


  • 3 Giudizio abbreviato atipico


  • 4 Bibliografia


  • 5 Collegamenti esterni





Disciplina |


La decisione viene presa allo stato degli atti, a meno che l'imputato subordini la richiesta a una integrazione probatoria necessaria ai fini della decisione. Inoltre, se il giudice ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, assume, anche d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione (art. 441 § V codice procedura penale).


La richiesta di giudizio abbreviato può essere proposta solo dall'imputato, personalmente o per mezzo di procuratore speciale, oralmente o per iscritto, nel corso dell'udienza preliminare fino a che non siano state formulate le conclusioni del P.M. e dei difensori (art. 421 c.p.p.). Il giudizio viene disposto dal giudice con ordinanza (non è più richiesto il consenso del P.M.). Se l'imputato subordina la richiesta di giudizio abbreviato a una integrazione probatoria, il giudice dispone il giudizio abbreviato se l'integrazione probatoria risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento. In questo caso, il P.M. può chiedere l'ammissione di prova contraria.


In caso di rigetto della richiesta, l'imputato può rinnovarla fino a che non siano formulate le conclusioni e, in seguito a una sentenza della Corte Costituzionale del 2003, anche nella fase dibattimentale prima che venga dichiarato aperto il dibattimento.


Il giudizio abbreviato si svolge in camera di consiglio, a meno che tutti gli imputati facciano richiesta che il giudizio si svolga in pubblica udienza. Si osservano le disposizioni previste per l'udienza preliminare; non trova però attuazione la norma che consente al giudice di assumere, anche d'ufficio, prove decisive per l'emanazione della sentenza di non luogo a procedere. Inoltre, durante il giudizio abbreviato è ammessa la modifica dell'imputazione solo se ha avuto luogo l'integrazione probatoria. Se, in seguito all'integrazione probatoria, il P.M. contesta la modifica dell'imputazione, l'imputato può chiedere che si proceda con il rito ordinario: in questo caso il giudice revoca l'ordinanza con cui aveva disposto il giudizio abbreviato (che non può più essere riproposto) e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Se si procede con le forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove e il P.M. può chiedere l'ammissione di prova contraria.


Terminata la discussione, il giudice pronuncia la sentenza che può essere di proscioglimento o di condanna. Ai fini della decisione il giudice tiene conto degli atti contenuti nel fascicolo del P.M. e delle eventuali prove assunte nell'udienza prima che venisse richiesto il giudizio abbreviato. In caso di condanna la pena, determinata tenendo conto di tutte le circostanze, è diminuita di un terzo. La pena dell'ergastolo è sostituita con la reclusione a 30 anni. L'ergastolo con l'isolamento diurno è sostituito con l'ergastolo semplice, nei casi di concorso di reati o di reato continuato.



Appello |


Vi sono dei limiti alla possibilità di proporre appello, previsto solo per il condannato e in un solo caso per il P.M.


Prima del 2007 né l'imputato né il P.M. potevano proporre appello contro le sentenze di proscioglimento. In seguito la Corte costituzionale, con sentenza 20-07-2007, n. 320, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art 2 della legge n. 46/06 «nella parte in cui, modificando l'art. 443, c.1, del c.p.p., esclude che il p.m. possa appellare contro le sentenze di proscioglimento emesse a seguito di giudizio abbreviato».


Inoltre, il P.M. non può proporre appello contro le sentenze di condanna, salvo che si tratti di sentenza che modifica il titolo del reato.



Giudizio abbreviato atipico |


È così denominato quando non si procede attraverso l'udienza preliminare.
Il giudizio abbreviato può essere chiesto contestualmente all'opposizione al decreto penale di condanna, in questo caso sarà competente il giudice per le indagini preliminari.


L'imputato può inoltre chiederlo entro 15 giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato (anche in tal caso sarà competente il GIP).


E ancora se si sta procedendo a giudizio direttissimo può essere chiesto subito dopo l'udienza di convalida o - se questa non si tiene - entro la dichiarazione di apertura del dibattimento.


Analogamente se si sta procedendo con citazione diretta a giudizio l'imputato può chiederlo prima della dichiarazione di apertura del dibattimento.



Bibliografia |



  • Vania Maffeo, Il giudizio abbreviato, Esi, Napoli, 2004.

  • Danilo Iacobacci, Quesiti ancora irrisolti in tema di giudizio abbreviato, in Giust. pen., 2006, III, 349 e ss.

  • Ivan Borasi, Giudizio abbreviato, in Altalex, 2012

  • Vania Maffeo, Questioni in tema di rito abbreviato, in Treccani, http://www.treccani.it, 2013



Collegamenti esterni |






  • Giudizio abbreviato, su thes.bncf.firenze.sbn.it, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Modifica su Wikidata


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