Opera creativa




L’opera creativa (anche opera dell'ingegno di carattere creativo), è l'oggetto tutelato dalla legge sul diritto d'autore.


La protezione del diritto d'autore ha due scopi: innanzitutto favorisce e incentiva il lavoro e gli investimenti volti alla realizzazione e alla diffusione delle opere, garantendo la libera circolazione delle informazioni e delle idee in esse contenute; in secondo luogo permette di riconoscere all'autore la proprietà intellettuale dei risultati del lavoro creativo. Il riconoscimento dell'opera d'ingegno è possibile grazie a due caratteristiche fondamentali: la sua creatività e l'esteriorizzazione di essa.


Il carattere creativo viene ricondotto ai concetti di:




  • originalità intesa come il “risultato di un'attività dell'ingegno umano” non banale: l'opera è originale in quanto costituisce il risultato di una elaborazione intellettuale che riveli la personalità dell'autore.


  • novità intesa come “novità di elementi essenziali e caratterizzanti” tali da distinguere l'opera da quelle precedenti (novità in senso oggettivo). La conseguenza di tale orientamento è il ritenere tutelabili esclusivamente le sole opere nuove, che si differenziano dalle opere preesistenti, e che raggiungano una determinata soglia espressiva.




Indice






  • 1 La tipologia dell'opera dell'ingegno


  • 2 Altre opere


  • 3 Opere non tutelate


  • 4 L'autore dell'opera dell'ingegno


  • 5 Note


  • 6 Voci correlate





La tipologia dell'opera dell'ingegno |


La distinzione tipica del diritto d'autore fa riferimento al connubio tra Corpus mysticum e corpus mechanicum. In altre parole, il contenuto intellettuale e il supporto materiale costituiscono un'unica realtà, composta da entrambi gli elementi.


Requisito fondamentale affinché il frutto dell'ingegno umano possa essere protetto dagli strumenti del diritto d'autore è l'appartenenza dell'opera a determinati campi dell'arte o della cultura. L'articolo 1 della l.d.a. li indica con precisione e rigore: letteratura, musica, arti figurative, architettura, teatro e cinematografia. Più precisamente, l'articolo 2 della legge 633/1941 elenca una serie di opere protette dalla legge sul diritto d'autore:


1)"Opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, sia in forma scritta sia orale";


in questa categoria rientrano quelle opere destinate ad essere lette, anche se il criterio discriminante sembra essere la parola - scritta e/o parlata-(FABIANI).


2)"Opere e composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico - musicali e le variazioni musicali costituenti di per sè opera originale";


quello della musica è un linguaggio proprio, che rappresenta un'opera creativa tutelata. Non sono incluse le opere che, pur attinenti alla musica, hanno carattere letterario o didattico, come ad esempio i trattati di musica e le opere di critica musicale. Sono al contrario protette le variazioni musicali, cioè quelle che derivano da un cambiamento o da uno sviluppo di tono o armonia che provengono da un tema di un altro autore (o dello stesso autore).


3)"Opere coreografiche e pantomimiche, dalle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti";


si tratta delle "figure" di danza che ove assumano il carattere creativo siano considerate opere dell'ingegno e come tali protette. Le opere coreografiche, hanno un loro mezzo comune di espressione che è rappresentato dai gesti e dal movimento del corpo(FABIANI).


4)"Opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia";


tra queste rientrano le opere che utilizzano strumenti figurativi come linee, colori e forme e si materializzano nel supporto che le incorpora formando un unicum che va sottoposto a tutela. In questo caso, non è possibile eliminare il collegamento tra la creazione intellettuale ed il suo supporto materiale, ponendo l'utilizzazione della creazione in stretto contatto con l'oggetto, direttamente forgiato dall'autore(FABIANI).


5)"I disegni e le opere dell'architettura";


in questo caso si fa riferimento a delle opere tradizionalmente considerate dell'ingegno. Il legislatore ha inteso individuare questa categoria autonoma, ponendo una distinzione tra quello che può essere considerata l'arte dell'architettura e l'arte tecnica del costruire (PIOLA CASELLI). Le opere dell'architettura rientrano in maniere incontrovertibile nella categoria delle opere tutelate dal diritto d'autore.


6)"Opere dell'arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II";


nell'opera cinematografica la l.d.a. individua espressamente una serie di coautori che concorrono, ciascuno con il proprio contributo, alla creazione dell'opera. L'articolo 44, con un incipit esplicativo, afferma che "Si considerano coautori dell'opera cinematografica l'autore del soggetto, l'autore della sceneggiatura, l'autore della musica ed il direttore artistico". In questo modo, la norma dimostra di individuare esattamente chi debba essere considerato coautore dell'opera cinemeatografica, escludendo tutta una serie di autori di contributi pur fondamentali per la realizzazione dell'opera stessa.


7)"Le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del Capo V del Titolo II";


l'articolo 87 l.d.a. indica che debbano intendersi per fotografie quelle "immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche". Nel secondo comma, è però specificato che non sono comprese nella categoria le fotografi di scritti, documenti, carte d'affari, oggetti materiali e prodotti simili. In questo caso, infatti, è osservazione comune da parte della dottrina che si tratti di prodotti nei quali ogni intervento attivo del fotografo è limitato alla cura della chiarezza della riproduzione(JARACH).


8)"I programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell'autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso";


9) Le banche di dati di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto."


10)"Le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico."


L'elenco di opere presentato negli articoli è dettagliato e non specifica la rigidità con cui deve essere applicato. La maggior parte dei giuristi lo considera di carattere meramente esemplificativo e sostiene che la tutela possa essere estesa a opere nuove che non rientrano nei campi elencati. Un'altra parte individua nell'elenco un carattere tassativo e afferma che il diritto d'autore deve essere applicato solo se l'opera appartiene a uno dei campi specificati.[1]


Questo dibattito riguarda quindi la proteggibilità di creazioni rese possibili dall'evoluzione dei mezzi di espressione e dallo sviluppo della tecnica: si pensi alla fotografia e alla cinematografia nel passato, o ai programmi per computer nei giorni nostri. Per queste tipologie di opere è spesso molto difficile individuare gli elementi tipici comuni alle opere indicate negli elenchi, ma la nozione di opera dell'ingegno è sufficientemente ampia ed elastica da poter tener conto delle evoluzioni. Nell'articolo 1 viene specificato “qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”, che comprende qualsiasi mezzo di cui l'opera si avvalga, quindi anche mezzi espressivi nuovi.



Altre opere |


Al di fuori delle opere che il legislatore ha espressamente previsto nella l.d.a., esistono altri casi che sono stati ritenuti meritevoli di essere sottoposti alla disciplina del diritto d'autore ad opera della giurisprudenza.


1) “Un gioco o concorso a premi quando lo schema di esso, che ne costituisce la parte originale ed essenziale, riveli, attraverso la peculiarità e gli accorgimenti impiegati nella combinazione degli elementi essenziali, i segni caratteristici dello sforzo creativo”.


2) “Uno schema di trasmissione con elementi di originalità e creatività che caratterizzino la natura e lo svolgimento degli eventi.”


3) Un giornale telematico destinato a comparire in un sito Internet.


4) Le tesi di laurea, quale risultato creativo dell'attività del laureando.


5) Un programma televisivo.
6) Un soggetto cinematografico che possieda sufficiente completezza.


7) Un'opera redazionale di acquisizione, elaborazione e commento di un'ordinanza ministeriale, corredata di tabelle per il calcolo dei punteggi e di schemi per la redazione dei concorsi.


8) Un prontuario notarile corredato di note e richiami.


9) Schemi di registri per la contabilità IVA con richiami di disposizioni normative.


10) Un ricettario gastronomico.


13) La pubblicità, ove connotata da caratteri di creatività.



Opere non tutelate |


Come specificato dagli articoli 3 e 4, sono tutelate anche le opere collettive e le elaborazioni creative.
Le opere creative, invece, non comprendono le interpretazioni o esecuzioni artistiche poiché non presentano un carattere creativo. Esse sono protette dai cosiddetti “diritti connessi al diritto d'autore”.


Tra le opere che non vengono tutelate, parlando di diritto d'autore, troviamo:


1) Raccolte di regole o prescrizioni tecniche.


2) Manifestazioni periodiche, anche se a contenuto artistico o culturale.


3) Un'opera che sia il risultato di un mero apporto di modifiche di carattere tecnico e redazionale ad un'opera letteraria incompiuta di altro autore.


4) Lo spettacolo sportivo.



L'autore dell'opera dell'ingegno |


È un principio fondamentale del diritto d'autore che il regime di tutela dell'opera derivi unicamente dall'atto creativo, considerato mero fatto, con la conseguenza che anche una persona giuridicamente incapace potrebbe acquistare la qualità di autore. L'acquisizione del diritto, pertanto, risulta condizionata solo del fatto della creazione dell'opera, senza che siano richieste ulteriori formalità e adempimenti, come il deposito dell'opera o la sua registrazione. Situazione diversa si ha nei sistemi brevettuali, dove l'acquisto del diritto sorge mediante brevettazione e/o registrazione. La l.d.a. stabilisce una presunzione di paternità dell'opera attribuita a colui che rappresenta o che, al momento della sua pubblicazione o rappresentazione od esecuzione, è indicato nelle forme d'uso, come autore (articolo 8 l.d.a.).



Note |



0. Diritto d'autore (Alessandro Ferretti)




  1. ^ Il diritto d'autore nella circolazione giuridica (P. Auteri)



Voci correlate |



  • Diritto d'autore

  • Diritto d'autore italiano



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