Diritto d'autore




Il diritto d'autore è l'istituto giuridico che ha lo scopo di tutelare i frutti dell'attività intellettuale attraverso il riconoscimento all'autore originario dell'opera di una serie di diritti di carattere sia morale, sia patrimoniale. L'esercizio in forma esclusiva di questi diritti da parte dell'autore permette a lui e ai suoi aventi causa (ossia tutti coloro che hanno l'autorizzazione di utilizzo [secondo il contratto creato tra i vari soggetti in questione] dal punto di vista giuridico, dell'autore) di remunerarsi per un periodo limitato nel tempo attraverso lo sfruttamento commerciale dell'opera.


In particolare, il diritto d'autore è una figura propria degli ordinamenti di civil law (tra i quali la Francia e l'Italia), mentre in quelli di common law (come gli Stati Uniti e il Regno Unito), esiste l'istituto parzialmente diverso del copyright.




Indice






  • 1 Gli scopi


    • 1.1 Tutela dell'atto creativo


    • 1.2 Tutela economica dell'autore


    • 1.3 Diffusione di arte e scienze




  • 2 Diritto morale d'autore


    • 2.1 Cessione del diritto morale d'autore




  • 3 Diritto patrimoniale


  • 4 Nel mondo


    • 4.1 Italia


    • 4.2 Germania


    • 4.3 Francia


    • 4.4 Stati Uniti d'America


    • 4.5 Comunità Europea




  • 5 Accordi internazionali


    • 5.1 Ubiquità delle opere e territorialità della protezione


    • 5.2 Reciprocità e trattamento dello straniero


    • 5.3 Principio di assimilazione


    • 5.4 Convenzione di Berna (CUB)


    • 5.5 Convenzione universale sul diritto d'autore


    • 5.6 1961 Roma (AIE, PF, OR)


    • 5.7 World Intellectual Property Organization (WIPO)


    • 5.8 Accordo TRIPs


    • 5.9 Trattato di Marrakech del 28 giugno 2013


      • 5.9.1 Paesi firmatari






  • 6 Cronologia


    • 6.1 1996




  • 7 Note


  • 8 Voci correlate


  • 9 Altri progetti


  • 10 Collegamenti esterni





Gli scopi |



Tutela dell'atto creativo |


Dietro all'atto creativo c'è un impegno, c'è un lavoro e un investimento di tempo e spesso anche di denaro che rendono quindi l'atto creativo un'attività da tutelare riconoscendo i meriti del suo creatore. L'oggetto di tutela del diritto d'autore può essere determinato da una teoria elaborata dal giurista tedesco, Josef Kohler, all'inizio del secolo XX.


Secondo questa teoria si fa una distinzione tra forma esterna, forma interna e contenuto dell'opera creativa. Per forma esterna si intende la forma originaria nel modo in cui viene espressa per la prima volta e questa forma viene completamente tutelata dal diritto d'autore. Per forma interna invece si intende la struttura espositiva (per esempio la struttura narrativa o i personaggi in un libro). Infine il contenuto di un'opera è l'argomento che viene trattato, le idee, i fatti, le informazioni, le teorie in quanto tali, a prescindere dal modo in cui vengono elaborate o esposte. Quest'ultimo non è tutelato dalla legge sul diritto d'autore.



Tutela economica dell'autore |


Il diritto d'autore favorisce la creazione e incentiva a "creare" in quanto il lavoro viene retribuito e ricompensato. Nella storia troviamo un aneddoto conosciuto come "Lettera a Chesterfield", che dimostra l'importanza di questo fattore economico tutelato dal diritto d'autore.
Samuel Johnson era un critico letterario che decise di dedicarsi alla scrittura di un dizionario. Nel 1747, il critico letterario chiese udienza al Conte Philip Lord Chesterfield e gli espose il progetto di un dizionario della lingua inglese, e il conte entusiasta gli diede come anticipo del finanziamento 10 sterline. In seguito si "dimenticò" di finanziare l'opera costringendo lo scrittore a enormi sacrifici economici e duri anni di povertà per poi offrire nuovamente il suo aiuto economico quando il lavoro era pressoché concluso. Samuel Johnson lo definì «colui che guarda con indifferenza un uomo in acqua che lotta per sopravvivere e, quando questi ha raggiunto la riva, lo sovraccarica col suo aiuto».



Diffusione di arte e scienze |


Le opere dell'ingegno creativo, avendo una naturale tendenza a una diffusione estesa e potenzialmente senza limiti (opere materiali e immateriali), richiedono una protezione che vada al di là di quella che può essere apprestata a livello nazionale e che soprattutto presenti un livello minimo di uniformità in tutti i paesi. Non a caso, il par. 2 dell'art. 27 della Dichiarazione universale dei diritti umani riconosce il valore supremo dello sforzo dell'ingegno umano e sancisce quindi che «ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria ed artistica di cui egli sia autore».
Il procedimento industriale che incoraggia la diffusione delle opere letterarie in serie sembra realmente garantire quel sapere alla portata di tutti: la conoscenza, così, viene ad assumere il carattere della disponibilità diffusa e questo permette modi sempre più fluidi e rapidi della diffusione del sapere.



Diritto morale d'autore |


Il diritto morale d'autore è uno dei diritti d'autore riconosciuto praticamente in tutte le legislazioni, anche in quelle di common law. Questo diritto "nasce" dal momento in cui l'atto/opera creativa si manifesta. È una forma di diritto la cui durata di tempo è illimitata, cioè continua a protrarsi anche dopo la morte dell'autore stesso. All'autore contraente tale diritto spettano le fondamentali e inalienabili facoltà di rivendicare la paternità dell'opera (articolo 20[1]), in particolare il diritto di rivendicazione, il diritto di identificarsi (l'autore ha il diritto di essere menzionato nei crediti o nell'opera stessa), il diritto di disconoscere i falsi (l'autore ha il diritto di contestare la supposta paternità di un'opera falsa grazie anche alla tutela del nome e al diritto all'identità personale, in quanto, nel caso di opera falsa, l'autore subisce un danno al suo nome) e il diritto di rivelarsi (articolo 21[2]): l’autore può esercitare il diritto sia rivendicando a sé la paternità della sua opera, sia pretendendo che il proprio nome sia presente sugli esemplari dell’opera o che venga indicato in occasione di ogni forma di utilizzazione e di comunicazione pubblica come l’esecuzione, la rappresentazione, la proiezione cinematografica, la diffusione radiofonica e televisiva, la recitazione e così via. Inoltre l'autore ha il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione o modifica dell’opera che possa danneggiare la sua reputazione o il suo onore; ha il diritto di valutare e concedere la modificazione della propria opera e una volta concessa non può più impedirla.


In Italia la paternità dell'opera è irrinunciabile salvo modifica esplicita autorizzata dall'autore in vita (articolo 22[3]). Dopo la sua morte, figli o coniuge (in loro mancanza, genitori, altri ascendenti e discendenti diretti) possono manifestare e rivendicare in totalità e senza limiti temporali i diritti morali dell'autore deceduto. Qualora le finalità pubbliche lo esigano, la relativa azione può essere esercitata dal Presidente del Consiglio dei Ministri (articolo 23[4]).


Solo l’autore può decidere se e quando pubblicare la sua opera. Può anche lasciarla per sempre inedita od opporsi alla prima pubblicazione, recedendo da contratti che l’abbiano autorizzata. Il diritto di inedito si esaurisce con la pubblicazione dell’opera. Se l’autore ha espressamente vietato la pubblicazione di una sua opera, neppure gli eredi, alla sua morte, possono esercitare questo diritto (articolo 24[5]), che può essere espropriato solo per ragioni di interesse dello Stato.


L'autore ha il diritto di ritirare un'opera dal commercio, ma ha l'obbligo di indennizzare coloro che hanno acquistato i diritti di riprodurre, diffondere, eseguire, rappresentare o spacciare l'opera medesima. (Art 142 LDA e 2582 CC)



Cessione del diritto morale d'autore |


Ci sono in realtà anche delle eccezioni di tale diritto che può essere ceduto. Esiste infatti la figura professionale del cosiddetto ghostwriter, ovvero di coloro che scrivono per conto di terzi (personaggi dello spettacolo, registi, scrittori ecc.) essi rinunciano ai diritti morali dell'opera. Rimangono però portanti i due principi applicati praticamente a livello mondiale. Il diritto morale d'autore deve essere esplicitamente ceduto perché è separato dal copyright o diritto di sfruttamento e che può essere ceduto solo dal titolare stesso del diritto, l'autore dichiarato o effettivo che sia, mentre è in vita. Alla sua morte diviene inalienabile.



Diritto patrimoniale |


Il diritto patrimoniale è spesso classificato come un diritto umano per le persone fisiche poiché riguarda i loro beni. I diritti patrimoniali sono i diritti esclusivi dell’autore di utilizzare economicamente la sua opera e di trarne un compenso per ogni tipo di uso.


Il diritto patrimoniale è riconosciuto dall'articolo 17 della Dichiarazione universale dei diritti umani, ma non è riconosciuto nella Convenzione Internazionale sui Diritti Civili e Politici o nella Convenzione internazionale sui diritti economici, sociali e culturali. La Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nel protocollo 1, articolo 1 riconosce un diritto per persone fisiche e giuridiche a "godere dei suoi beni", soggetto all'"interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte". Alcuni degli articoli che riguardano il diritto patrimoniale sono:



  • Articolo 12: l'autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l'opera e di utilizzarla economicamente (con esercizio dei diritti esclusivi). La prima volta in cui viene esercitato un diritto d'utilizzazione è considerata come prima pubblicazione.

  • Articolo 13: l'autore ha il diritto esclusivo di riprodurre l’opera. Ha ad oggetto la moltiplicazione in copie dell’opera, diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte, in qualunque forma e modo, con ogni procedimento di riproduzione.

  • Articolo 15: l’autore ha il diritto esclusivo di presentare la sua opera al pubblico. Il contenuto di questo diritto si concretizza nell'autorizzare e nel percepire un compenso per l’esecuzione, la rappresentazione o la recitazione comunque effettuate - sia a pagamento che gratuitamente - delle opere musicali, drammatiche, cinematografiche o di qualsiasi altra opera che possa costituire oggetto di pubblico spettacolo.

  • Articolo 16: l'autore ha il diritto esclusivo di diffondere e mettere a disposizione del pubblico la sua opera con l'utilizzo dei mezzi di diffusione a distanza quali la radio, la televisione, la comunicazione via satellite, la ritrasmissione via cavo.

  • Articolo 18: qualsiasi modificazione o trasformazione di un’opera, nel senso di apportare alla stessa cambiamenti che, pur lasciando inalterato il senso originale, ne cambino la struttura o la forma, deve essere autorizzata dall'autore dell’opera.

  • Articolo 18-bis: l'autore ha il diritto esclusivo di autorizzare la cessione in uso delle sue opere - per un periodo limitato di tempo per un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto. L’autore, anche nel caso di cessione del diritto a un produttore di fonogrammi o di opere cinematografiche o audiovisive, ha il diritto a un’equa remunerazione per il noleggio da questi concluso con terzi.

  • Articolo 24: è patrimoniale perché spetta agli eredi.

  • Articolo 25: i diritti patrimoniali durano per tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni solari dopo la sua morte.

  • Articolo 68: nel settore letterario è libera la riproduzione di singole opere o brani di opere per l’uso personale dei lettori, effettuata con mezzi di riproduzione non idonei alla diffusione in pubblico dell’opera. È inoltre consentita la fotocopia di opere protette – effettuata mediante fotocopia, xerocopia o sistema analogo - per uso personale e nel limite massimo del 15% di ciascun volume o fascicolo di periodico, escluse le pagine di pubblicità, con l’obbligo di corrispondere un compenso agli autori da parte dei responsabili dei centri di riproduzione.

  • Articolo 71: nel settore fono-videografico è consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali.

  • Articolo 114: l’autore di un’opera d’arte o di un manoscritto ha il diritto di percepire un compenso sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione delle opere da parte dell’autore. Si intende come vendita successiva quella comunque effettuata che comporta l’intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di soggetti che operano professionalmente nel mercato dell’arte, come le case d’asta, le gallerie d’arte e in generale qualsiasi commerciante di opere d’arte.


A differenza dei diritti morali, i diritti patrimoniali sono rinunciabili e hanno un limite temporale.



Nel mondo |



Italia |


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Lo stesso argomento in dettaglio: diritto d'autore italiano.

Il diritto d'autore italiano è disciplinato prevalentemente dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di "Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio,"[6] e dall'articolo 2577 e seguente del Codice Civile (Libro Quinto - Titolo IX: Dei diritti sulle opere dell'ingegno e sulle invenzioni industriali).
L'articolo 54 L.218/95 sancisce come i diritti sui beni immateriali siano regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione, per quanto l'avvento di internet complichi l'identificazione del luogo in cui è stata svolta l'attività.



Germania |


In Germania la legge sulla proprietà intellettuale si compone della legge sul copyright, legge sul brevetto, legge sul marchio, legge sul modello di utilità e la legge sul diritto di design. Il diritto d’autore tedesco si esercita durante l’intera vita dell’autore più 70 anni dopo la sua morte, e si applica a qualsiasi opera riconosciuta come tale, senza necessità di registrazione. In base a un disegno di legge proposto dal governo della Cancelliera Angela Merkel approvato dal Bundestag, in Germania la violazione del diritto d'autore viene equiparata al reato di furto. Le pene detentive per la violazione del diritto d'autore, per l'appunto eguali a quelle previste per il furto, sono di cinque anni di reclusione e sono le più severe in Europa. Per il reato possono essere inquisiti anche i minori di 18 anni.
Inoltre, in seguito alla sentenza del 20 ottobre 1993 sul caso Phil Collins, è stato varato l'articolo 12, (nel trattato che istituisce la Comunità Europea), secondo il quale gli stati non possono discriminare i beni provenienti da altri paesi.



Francia |


Dall'ottobre 2009, come prevede la Loi Création et Internet n. 311, la Haute Autorité pour la Diffusion des Oeuvres et la Protection des Droits sur Internet (HADOPI) può ordinare agli ISP (Internet Service Provider), in seguito a un procedimento di accertamento e a una serie di avvertimenti, di sospendere temporaneamente o definitivamente l'accesso a internet a coloro che vengano colti a scaricare materiale illegalmente.



Stati Uniti d'America |






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Lo stesso argomento in dettaglio: Copyright Act e Fair use.

La fonte principale del diritto d'autore è il Copyright Act. Particolare rilevanza ha inoltre il cosiddetto fair use (traducibile in italiano, uso o utilizzo leale, equo o corretto), una clausola legislativa presente nella citata legge.
Nel 1952 venne creata a Ginevra la CUA, convenzione che avrebbe messo in contatto le due concezioni discordanti sul diritto d'Autore tra gli USA e la Convenzione di Berna (secondo la quale il diritto d'autore opera di default come l'opera viene creata).
Il ponte tra queste due linee giuridiche è costituito dall'adozione di una formalità minima soddisfatta la quale i cittadini stranieri ottengono la tutela anche negli stati aderenti. I requisiti saranno la presenza, sull'opera, del simbolo ©, del nome dell'autore e della data di creazione dell'opera stessa.


La legge obbliga il detentore dei diritti al deposito legale presso il Copyright Office ad uso della Biblioteca del Congresso almeno due copie complete "della loro migliore edizione" , entro tre mesi dalla data della loro prima pubblicazione negli Stati Uniti.[7].



Comunità Europea |


Nella comunità europea sono state emanate nel corso degli anni molte direttive riguardo al diritto d'autore:



  • Direttiva 2009/24/CE: relativa alla tutela giuridica dei programmi per il computer

  • Direttiva 92/100/CE: riguarda il diritto di noleggio, il diritto di prestito e alcuni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprietà intellettuale

  • Direttiva 93/83/CE: per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti concessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo

  • Direttiva 93/98/CE: concernente l’armonizzazione della durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi (in Italia prefissato su 70 anni dopo la morte dell’autore, per diritto europeo doveva mantenersi come minimo a 50 anni dopo la morte)

  • Direttiva 96/9//UE: relativa la tutela giuridica delle banche dati

  • Direttiva 98/71/CE: riguarda la protezione giuridica dei disegni e dei modelli

  • Direttiva 2001/29/CE: armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione contemporanea (riguarda soprattutto funzionamento del diritto d’autore sulle reti in ambiente digitale. Segue idealmente i trattati wipo ma modificati per conformarlo alla necessità)

  • Direttiva 2001/84/CE: concerne il diritto d'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale

  • Direttiva 2004/48/CE: relativa al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale

  • Direttiva 2011/77/UE: modifica la direttiva precedente riguardo alla durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi

  • Direttiva 2012/28/UE: sugli utilizzi delle opere orfane (di cui non si riesce a risalire all'autore). Quindi o non si sa chi sia l’autore, o la società che ne aveva i diritti è fallita. Può capitare che non si sia di chi siano i diritti d’autore di una certa opera. In questo caso si può, adottando certe accortezze, ripubblicare quella determinata opera

  • Direttiva 2014/26/UE: relativa alla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi, alla concessione di licenze multiterritoriali riguardanti i diritti su opere musicali utilizzate online nel mercato interno.



Accordi internazionali |


In materia di diritto d'autore le fonti del diritto comprendono, oltre a quelle normative interne dei singoli Stati, anche le convenzioni internazionali. Nel 1991, inoltre, la Comunità europea ha stabilito che le norme di diritto comunitario prevalgono su quelle nazionali degli Stati membri.[8]



Ubiquità delle opere e territorialità della protezione |


Le opere dell'ingegno possono essere divulgate e utilizzate economicamente anche fuori dai confini del singolo Stato in cui sono state create e hanno quindi carattere di ubiquità. A fronte di questa caratteristica la tutela del diritto d'autore mira a non limitare spazialmente e territorialmente la protezione delle opere, per giungere a una regolamentazione universale.
Secondo il principio di territorialità le leggi devono essere applicate su un determinato territorio e quindi ai cittadini ivi residenti; ciò implica che la protezione si applichi solo all'utilizzazione dell'opera che avviene nel territorio dello Stato.
In Italia, ad esempio, ciò trova riscontro nell'art. 54 della Legge 31 maggio 1995, n. 218 - "Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato" il quale recita:


"I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello Stato di utilizzazione."


Per quanto riguarda le opere italiane all'estero, l'ordinamento italiano si appoggia alle regole dello Stato in cui l'opera viene di volta in volta utilizzata.



Reciprocità e trattamento dello straniero |


Prendendo come esempio la legge italiana, essa non tutela tutte le opere che presentino caratteri di proteggibilità. Infatti la protezione viene riservata solo alle opere di autori italiani e stranieri che vengano create o pubblicate per la prima volta esclusivamente in Italia. Per le opere di autori stranieri, invece, lo Stato italiano applica la regola generale sul “Trattamento dello straniero” contenuta nell'art. 16 delle preleggi che stabilisce:


"Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve disposizioni contenute in leggi speciali"


Ciò vale a dire che lo Stato italiano riserva tutela all'autore straniero solo se lo Stato di origine di quest'ultimo riserva ai cittadini italiani nel suo territorio gli stessi trattamenti che riserva ai suoi cittadini.


Queste regole possono trovarsi in contrasto con il "Principio di non discriminazione" stabilito dall'art. 6 del Trattato CE secondo cui:


"per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età e le tendenze sessuali."


Tuttavia, hanno contribuito a convincere tutti gli Stati a concludere delle Convenzioni internazionali al fine di superare il principio di reciprocità e creare un regime internazionale per il diritto d'autore.


Un esempio importante fu il caso Phil Collins.
Art. 12 trattato CE: (non discriminazione). Sentenza CdG 20.10.93 caso Phil Collins (stato tedesco non riconosceva le opere di Phil Collins ma solo quelli di altri tedeschi). Questo articolo sancisce che gli stati non possono discriminare i beni provenienti da altri paesi.



Principio di assimilazione |


Questo principio compare sia negli atti della Convenzione di Berna, sia nella convenzione universale sul diritto d'autore, e ha valenza sia per le opere edite, sia per quelle inedite.
In base a tale principio:



  • ciascuno Stato è obbligato ad accordare agli autori stranieri la medesima protezione che esso accorda nei propri territori ai propri cittadini.

  • Il principio di assimilazione si applica naturalmente ai soli paesi che sono membri di convenzioni internazionali che lo prevedono. Il medesimo principio non si applica invece a paesi non membri delle convenzioni.[9]



Convenzione di Berna (CUB) |


La Convenzione di Berna (CUB) venne stipulata nel 1886 per arrecare protezione alle opere letterarie e artistiche. Stabilì anche due regole molto importanti: la tutela egualitaria per i cittadini degli Stati aderenti e delle altre nazioni e un livello di tutela minimo. Ha inoltre stabilito per la prima volta il riconoscimento reciproco del diritto d'autore tra le nazioni aderenti.


Inizialmente gli Stati Uniti rinunciarono ad aderire alla convenzione, perché ciò avrebbe richiesti grossi cambiamenti nella loro legislazione sul copyright.
Vi aderirono poi nel 1989.



Convenzione universale sul diritto d'autore |


La Convenzione universale sul diritto d'autore venne firmata a Ginevra il 6 settembre 1952 da 32 Stati, tra cui l'Italia, dove è entrata in vigore il 26 gennaio 1957, e gli Stati Uniti d'America. Questi ultimi non avevano in precedenza aderito alla Convenzione di Berna del 1886 sulla protezione delle opere letterarie e artistiche.
Il trattato stabilisce che non c’è bisogno di registrare l’opera, è solo l’atto di creazione dell’opera che crea anche la protezione del diritto d’autore. Gli Stati Uniti invece avevano nel loro ordinamento una legge che obbligava la registrazione dell’opera per fare in modo che il diritto potesse essere esercitato, quindi non aderivano alla Convenzione di Berna. Nel 52 viene fatta la CUA che mette in comunicazione questi 2 mondi. Il ponte tra queste due concezioni giuridiche è costituito dall’adozione di una formalità minima soddisfatta la quale i cittadini stranieri ottengono la tutela anche negli stati aderenti: la © e il nome dell’autore e l’anno posti nell’opera. Quindi di fatto l’opera viene tutelata automaticamente dal diritto d’autore nel momento in cui viene creata e si applica quel simbolo con il nome e la data.
La suddetta convenzione, la dichiarazione, la risoluzione e i tre protocolli sono stati in seguito riveduti e firmati a Parigi il 24 luglio 1971 e hanno sostituito le disposizioni firmate a Ginevra.



1961 Roma (AIE, PF, OR) |


Nuova convenzione sui diritti connessi al diritto d’autore (quindi per esempio sulle opere minori che non sono vere e proprie opere, come le fotografie) che hanno diversi termini rispetto a quello generale (per esempio durata inferiore della copertura del diritto).



World Intellectual Property Organization (WIPO) |


In seguito alla stipulazione di Convenzioni come CUB e CUA venne istituita nel 1893 la BIRPI (acronimo francese di Bureaux Internationaux Réunis pour la Propriété Intellectuelle) meglio conosciuta dal 1967 come WIPO e in Italia come OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale). Quest'organizzazione è nata con lo scopo di "promuovere attraverso la cooperazione internazionale la creazione, disseminazione, uso e protezione della mente umana per il progresso economico, culturale e sociale di tutta l'umanità".


Nel 1974 divenne un'agenzia specializzata presso l'Organizzazione delle Nazioni Unite, e successivamente, nel 1996, firmò un patto di cooperazione con la World Trade Organization (WTO), espandendo il proprio ruolo e sottolineando sempre più la crescente importanza della proprietà intellettuale nel commercio internazionale.



Accordo TRIPs |


Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS), adottato a Marrakech 15 aprile 1994 – “Accordo relativo agli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio”.
Quest'accordo è stato stipulato da tutti gli Stati membri, intenzionati a ridurre le incomprensioni e gli impedimenti in ambito di commercio internazionale, tenendo conto della necessità di favorire una protezione sufficiente ed efficace dei diritti della proprietà intellettuale e operando in modo che le misure e le procedure da mettere in atto non diventino esse stesse ostacoli ai legittimi scambi.


Come la WIPO anche il TRIPS contribuisce all'aumento dell'importanza della proprietà intellettuale nel commercio internazionale, ed è proprio nell'art. 7 che viene messo in evidenza il collegamento tra protezione della proprietà intellettuale e sviluppo tecnologico, nell'interesse dei cittadini consumatori e produttori.


Secondo un primo principio lo Stato deve riconoscere al cittadino straniero un trattamento equivalente a quello riservato ai propri cittadini in termini di diritto d'autore e secondo la clausola della “nazione favorita” l'accordo TRIPS impone a ogni Stato aderente di riservare ai cittadini di altri Stati membri, un trattamento non meno favorevole di quello riservato al cittadino di un altro Stato ancora.


La durata della protezione è di 50 anni dalla morte dell'autore, con le stesse eccezioni previste nella Convenzione di Berna nell'art. 7 (art. 12). Inoltre nell'articolo 9 comma 2, sempre relativamente al rapporto con la convenzione di Berna, viene specificato che il diritto d'autore "copre le espressioni e non le idee, i procedimenti, i metodi di funzionamento o i concetti matematici in quanto tali".


Questo è l'accordo internazionale sulla proprietà intellettuale di più ampia portata, infatti alla sua conclusione sono state inserite in un unico testo internazionale tutte le aree della proprietà intellettuale: il diritto d'autore, i diritti connessi al diritto d'autore, il marchio, le indicazioni geografiche, i disegni industriali, i brevetti, i lavori topografici, il know-how e le informazioni segrete per motivi commerciali.



Trattato di Marrakech del 28 giugno 2013 |


Il trattato di Marrakech, ufficialmente «Trattato di Marrakech per facilitare l'accesso ai testi pubblicati alle persone cieche, con incapacità visive o altre difficoltà ad accedere al testo stampato,[10] è un trattato internazionale sottoscritto su impulso dell'Organizzazione mondiale per la proprietà intellettuale (OMPI), a Marrakech, Marocco, il 28 giugno 2013.[11] che ha introdotto il principio che il diritto d'autore trovi una vistosa deroga di fronte alla necessità di permettere ai non vedenti o ipovedenti di accedere su un piano di parità al sapere.[12]



Paesi firmatari |


Un totale di 51 paesi ha sottoscritto il trattato nella conferenza diplomatica di Marrakech. Il 30 giugno 2016 con la ratifica da parte del Canada si è raggiunta la quota di 20 ratifiche, necessarie per l'entrata in vigore del trattato.[13]



Cronologia |






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Lo stesso argomento in dettaglio: Storia del diritto d'autore.


Antica Grecia


riconosciuta paternità dell'opera: la figura di autore e quindi di attribuire una data opera a un personaggio specifico esisteva già ed è nata con i greci. Tuttavia per diritto d’autore intendiamo un insieme di regole ristrette e precise che ha un'origine e un’evoluzione precisa:

1455

Nascita della Stampa a caratteri mobili (viene quindi concesso il potere di esclusiva di stampa). L'invenzione della stampa a caratteri mobili da parte del tipografo tedesco Johann Gutenberg fu di estrema importanza.

XV secolo


Sistema dei Privilegi: Il tedesco Giovanni da Spira fu il primo a ricevere il privilegio nel 1469.

1710


Statuto di Anna: È stato promulgato nel 1709 ed è entrato in vigore il 10 aprile 1710. Esso è generalmente considerato il primo statuto completo sul copyright.

1791

Legge Le Chapelier: Abolisce le corporazioni, l'apprendistato, introduce un delitto di coalizione penalmente perseguibile. Il diritto d'autore vale fino a 5 anni dopo la morte dell'autore.

1793


Legge Lakanal: Prolunga ai 10 anni dopo la morte la valenza del diritto d'autore.

1840


Convenzione Austro-Sarda: Il diritto d'autore supera i confini statali.

1886


Convenzione di Berna: Accordo internazionale che stabilisce per la prima volta il riconoscimento reciproco del diritto d'autore tra le nazioni aderenti.

1952


Convenzione universale sul diritto d'autore a Ginevra: Introdotta come alternativa alla convenzione di Berna per gli stati che non vi aderivano.

1961


Convenzione di Roma: Protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione.

1994


Accordo TRIPs: Fissa lo standard per la tutela della proprietà intellettuale.



1996 |




  • WIPO Copyright Treaty (WCT)[14]


  • WIPO Performances And Phonograms Treaty (WPPT)[15]



2013


Trattato di Marrakech: Contiene eccezioni alla proprietà intellettuale per i testi destinati a persone con disabilità visiva.



Note |




  1. ^ Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, su interlex.it. URL consultato il 4 giugno 2015.


  2. ^ InterLex - Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Testo vigente, su www.interlex.it. URL consultato il 14 giugno 2018.


  3. ^ InterLex - Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Testo vigente, su www.interlex.it. URL consultato il 14 giugno 2018.


  4. ^ InterLex - Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Testo vigente, su www.interlex.it. URL consultato il 14 giugno 2018.


  5. ^ InterLex - Legge 22 aprile 1941 n. 633 - Testo vigente, su www.interlex.it. URL consultato il 14 giugno 2018.


  6. ^ I problemi di Turnitin e Compilatio, su linkedin.com, 27 maggio 2015. URL consultato il 4 giugno 2015.


  7. ^ (EN) Obbligo di deposito delle opere pubblicate, su copyright.gov (archiviato il 12 Dicembre 2003 Il valore del parametro dataarchivio non combacia con la data decodificata dall'URL: 12 dicembre 2003 (aiuto)).


  8. ^ Confronta Jarach-Pojaghi Manuale del diritto d'autore Mursia ISBN 978-88-425-3817-2 p. 392 seg.


  9. ^ art. 5, comma 1, CUB, interlex.


  10. ^ Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, in wipo.int. URL consultato il 9 luglio 2014.


  11. ^ Conferencia Diplomática sobre la conclusión de un tratado que facilite a las personas con discapacidad visual y a las personas con dificultad para acceder al texto impreso el acceso a las obras publicadas, in wipo.int. URL consultato il 9 luglio 2014.


  12. ^ Sulle eccezioni al diritto d'autore anche prima del trattato di Marrakech Vezzoso


  13. ^ Stevie Wonder se felicita por el tratado de la OMPI, de importancia histórica, que permitirá un considerable aumento del acceso de los ciegos y las personas con discapacidad visual a las obras publicadas, in wipo.int, 28 de junio de 2013. URL consultato il 9 luglio 2014.


  14. ^ WIPO Copyright Treaty (WCT), su www.wipo.int. URL consultato il 20 gennaio 2016.


  15. ^ WIPO Performances and Phonograms Treaty, su www.wipo.int. URL consultato il 20 gennaio 2016.



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  • Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche

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Collegamenti esterni |






  • Diritto d'autore, su thes.bncf.firenze.sbn.it, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Modifica su Wikidata

  • Dossier di Governo.it sul DPR n. 275 del 29 dicembre 2007, su governo.it.


  • Breve storia del copyright, di Karl Fogel - testo originale in inglese

  • Domande e risposte sul diritto d'autore, su scarichiamoli.org (archiviato dall'url originale il 15 gennaio 2007).

  • Legge tedesca sul diritto d'autore e i sui diritti connessi (traduzione italiana)


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