Legge Rosato












































Legge Rosato
Titolo esteso Legge 3 novembre 2017, n. 165 "Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali."
Stato
Italia Italia
Tipo legge Legge ordinaria
Legislatura XVII
Proponente Testo unificato di trentuno proposte di legge di iniziativa parlamentare
Schieramento
PD, FI, LN, AP-CPE, ALA, AUT, GAL, DI, UDC-IDEA, SC
Date fondamentali
Promulgazione 3 novembre 2017[1]
A firma di Sergio Mattarella
Testo
Rimando al testo in Gazzetta Ufficiale

La legge Rosato,[2][3] dal nome del suo relatore Ettore Rosato, ufficialmente legge 3 novembre 2017, n. 165 e comunemente nota come Rosatellum bis o semplicemente Rosatellum, è una legge elettorale della Repubblica Italiana che disciplina l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.


È stata approvata in via definitiva al Senato il 26 ottobre 2017[4] e sostituisce la precedente legge elettorale italiana del 2015, nota come Italicum (valida solo per la Camera dei deputati) e la previgente legge Calderoli (in vigore per il Senato della Repubblica, non abrogata dall'Italicum), ambedue soggette a pronunce di parziale incostituzionalità da parte della Corte costituzionale. Ha visto la sua prima applicazione alle elezioni politiche del 4 marzo 2018.




Indice






  • 1 Storia


    • 1.1 Primo Rosatellum




  • 2 Caratteristiche principali


    • 2.1 Formula elettorale


    • 2.2 Coalizioni e soglie di sbarramento


    • 2.3 Suddivisione del territorio


      • 2.3.1 Camera dei deputati


      • 2.3.2 Senato della Repubblica




    • 2.4 Liste corte bloccate


    • 2.5 Sottoscrizioni e obblighi di trasparenza


    • 2.6 Pluricandidature e quote di genere


    • 2.7 Modalità di espressione del voto


    • 2.8 Assegnazione dei seggi


    • 2.9 Voto all'estero




  • 3 Rappresentazione grafica


  • 4 Prima applicazione


  • 5 Note


  • 6 Altri progetti


  • 7 Collegamenti esterni





Storia |





Ettore Rosato, ideatore della legge elettorale Rosatellum


La legge, che prende il nome dal suo ideatore, il capogruppo del PD alla Camera Ettore Rosato, il quale peraltro non era firmatario del disegno di legge, è stata approvata in via definitiva al Senato il 26 ottobre 2017 con il voto favorevole di Partito Democratico, Forza Italia, Lega Nord, Alternativa Popolare, Alleanza Liberalpopolare-Autonomie e altre formazioni minori.[5] Le stesse forze parlamentari avevano approvato il provvedimento alla Camera, in prima lettura, il precedente 18 ottobre.



Primo Rosatellum |


La legge elettorale è conosciuta con il soprannome di Rosatellum bis per via dell'esistenza di una precedente proposta di legge, sempre ideata da Ettore Rosato, la quale si strutturava in modo quasi del tutto identico al modello poi approvato, se non per la differente proporzione tra la quota maggioritaria e quella proporzionale e per una diversa soglia di sbarramento.[6]


La proposta, portata avanti da Partito Democratico e Lega Nord, si rifaceva direttamente al Mattarellum (anch'esso supportato dagli stessi due partiti come prima ipotesi di riforma del sistema elettorale a inizio 2017[7]) ma fu poi abbandonata perché priva di un sostegno parlamentare sufficiente per approvarla, dato che Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Alternativa Popolare la ritenevano eccessivamente sbilanciata verso il sistema maggioritario.[8]



Caratteristiche principali |



Formula elettorale |


L'impianto della legge, identico a meno di dettagli alla Camera e al Senato, si configura come un sistema elettorale misto[9] a separazione completa.[10]


Per entrambe le camere:



  • il 37% dei seggi (232 alla Camera e 116 al Senato) è assegnato con un sistema maggioritario a turno unico in altrettanti collegi uninominali: in ciascun collegio è eletto il candidato più votato, secondo il sistema noto come uninominale secco;

  • il 61% dei seggi (rispettivamente 386 e 193) è ripartito proporzionalmente tra le coalizioni e le singole liste che abbiano superato le previste soglie di sbarramento nazionali; la ripartizione dei seggi è effettuata a livello nazionale per la Camera e a livello regionale per il Senato; a tale scopo sono istituiti collegi plurinominali nei quali le liste si presentano sotto forma di listini bloccati di candidati;

  • il 2% dei seggi (12 deputati e 6 senatori) è destinato al voto degli italiani residenti all'estero e viene assegnato con un sistema proporzionale che prevede il voto di preferenza.



Coalizioni e soglie di sbarramento |


La legge elettorale prevede che ogni lista presenti un proprio programma e dichiari un proprio capo politico nonché, eventualmente, l'apparentamento con una o più liste al fine di creare coalizioni: l'esistenza di una coalizione, che è unica a livello nazionale, vincola le liste coalizzate a presentare un solo candidato in ciascun collegio uninominale[11].


Sono previste diverse soglie di sbarramento, ossia percentuali di voti al di sotto delle quali non si viene ammessi alla ripartizione dei seggi nei collegi plurinominali[12]:



  • 3% dei voti ottenuti a livello nazionale; valida per le liste singole;

  • 20% dei voti ottenuti a livello regionale; valida, alternativamente e solo al Senato, per le liste singole;

  • 20% dei voti ottenuti a livello regionale, o elezione di due candidati nei collegi uninominali; valida, alternativamente, per le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate esclusivamente nelle regioni a statuto speciale in cui sia prevista una particolare tutela di tali minoranze;

  • 10% dei voti ottenuti a livello nazionale; valida per le coalizioni, purché comprendano almeno una lista che abbia superato una delle altre tre soglie previste.


Alla determinazione della cifra elettorale di coalizione (e dunque all'eventuale raggiungimento del 10%) non concorrono i voti espressi a favore delle liste collegate che non abbiano conseguito almeno l'1% dei voti a livello nazionale, oppure, solo per quanto riguarda il Senato, il 20% a livello regionale, oppure ancora, solo per quanto riguarda le liste rappresentative di minoranze linguistiche riconosciute presentate esclusivamente nelle regioni a statuto speciale in cui sia prevista una particolare tutela di tali minoranze, il 20% a livello regionale o l'elezione di due candidati nei collegi uninominali.


Le liste collegate in una coalizione che non raggiunga la soglia del 10% sono comunque ammesse al riparto dei seggi qualora abbiano superato, a seconda dei casi, almeno una delle altre soglie previste.



Suddivisione del territorio |


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Lo stesso argomento in dettaglio: Circoscrizioni e collegi elettorali della Camera dei deputati del 2017.





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Lo stesso argomento in dettaglio: Circoscrizioni e collegi elettorali del Senato della Repubblica del 2017.

La legge stabilisce una nuova suddivisione del territorio nazionale in circoscrizioni: 20 per il Senato della Repubblica (coincidenti con le regioni come nelle precedenti leggi elettorali) e 28 per la Camera dei deputati (una in più, in Lombardia)[13]. Restano invece invariate le quattro ripartizioni della circoscrizione Estero.









Camera dei deputati |

Le circoscrizioni della Camera dei deputati saranno le seguenti:




  1. Piemonte 1 (Torino);


  2. Piemonte 2 (Cuneo, Alessandria, Asti, Novara, Vercelli, Biella e Verbano-Cusio-Ossola);


  3. Lombardia 1 (Milano e Monza);


  4. Lombardia 2 (Como, Sondrio, Varese e Lecco);


  5. Lombardia 3 (Bergamo, Brescia);


  6. Lombardia 4 (Pavia, Lodi, Cremona e Mantova);


  7. Trentino-Alto Adige;


  8. Veneto 1 (Venezia, Treviso e Belluno);


  9. Veneto 2 (Padova, Verona, Vicenza e Rovigo);


  10. Friuli-Venezia Giulia;


  11. Liguria;


  12. Emilia-Romagna;


  13. Toscana;


  14. Umbria;


  15. Marche;


  16. Lazio 1 (Roma);


  17. Lazio 2 (Latina, Frosinone, Viterbo e Rieti);


  18. Abruzzo;


  19. Molise;


  20. Campania 1 (Napoli);


  21. Campania 2 (Avellino, Benevento, Caserta e Salerno);


  22. Puglia;


  23. Basilicata;


  24. Calabria;


  25. Sicilia 1 (Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Trapani);


  26. Sicilia 2 (Catania, Messina, Enna, Ragusa e Siracusa);


  27. Sardegna;


  28. Valle d'Aosta:


  29. Estero (a sua volta suddivisa nelle ripartizioni Europa; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide).






Senato della Repubblica |

Le circoscrizioni del Senato della Repubblica saranno invece le seguenti:




  1. Piemonte;


  2. Valle d'Aosta;


  3. Lombardia;


  4. Trentino-Alto Adige;


  5. Veneto;


  6. Friuli-Venezia Giulia;


  7. Liguria;


  8. Emilia-Romagna;


  9. Toscana;


  10. Umbria;


  11. Marche;


  12. Lazio;


  13. Abruzzo;


  14. Molise;


  15. Campania;


  16. Puglia;


  17. Basilicata;


  18. Calabria;


  19. Sicilia;


  20. Sardegna;


  21. Estero (a sua volta suddivisa nelle ripartizioni Europa; America meridionale; America settentrionale e centrale; Africa, Asia, Oceania e Antartide).






Mappa dei collegi uninominali e plurinonominali per l'elezione della Camera dei Deputati

I collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione della Camera dei deputati.


Ciascuna circoscrizione è a sua volta suddivisa in collegi uninominali ed in collegi plurinominali[14]:



  • per il Senato della Repubblica sono previsti, ripartiti nelle venti circoscrizioni senatoriali proporzionalmente alla popolazione di ciascuna, sulla base dell'ultimo censimento generale, 116 collegi uninominali (comprensivi di 1 collegio uninominale in Valle d'Aosta e 6 collegi uninominali in Trentino-Alto Adige). I restanti collegi sono plurinominali e vengono costituiti mediante aggregazione di collegi uninominali contigui in modo tale da esprimere un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto.

  • per la Camera dei deputati sono previsti – ripartiti nelle ventotto circoscrizioni proporzionalmente alla popolazione di ciascuna, sulla base dell'ultimo censimento generale – 232 collegi uninominali (comprensivi di 1 collegio uninominale in Valle d'Aosta e 6 collegi in Trentino Alto-Adige). I restanti collegi sono plurinominali e sono costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.

  • il Molise dispone di tre collegi uninominali: due per la Camera ed uno per il Senato.


La determinazione dei collegi, uninominali e plurinominali è oggetto di delega legislativa da attuarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge secondo alcuni criteri fissi: popolazione omogenea (lo scostamento non può superare il 20%), omogeneità del tessuto economico e sociale di riferimento, tendenziale mantenimento dell'unità comunale (salvo le grandi città), infine in alcune circoscrizioni (ossia Trentino-Alto Adige, Umbria, Molise e Basilicata) è costituito un unico collegio plurinominale, comprensivo di tutti i collegi uninominali della medesima circoscrizione[15].



Mappa dei collegi elettorali uninominali e plurinominali per il Senato della Repubblica

I collegi elettorali uninominali e plurinominali per l'elezione del Senato della Repubblica


Il Governo si avvale di una commissione composta dal presidente dell'ISTAT e da dieci esperti in materia elettorale; il termine per il parere parlamentare da parte delle commissioni competenti per materia è di 15 giorni (dalla data di trasmissione da parte del Governo).



Liste corte bloccate |


I partiti o i gruppi politici organizzati possono presentarsi (così alla Camera come al Senato) come lista singola o in coalizione unica a livello nazionale[16].


I partiti in coalizione presentano candidati unitari nei collegi uninominali (specifica previsione è posta per i partiti o i gruppi politici organizzati rappresentativi di minoranze linguistiche).


Nei collegi plurinominali ciascuna lista è composta da un elenco di candidati, presentati secondo un determinato ordine numerico: il numero dei candidati della lista non può essere inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore, dei seggi assegnati al collegio plurinominale (e comunque non inferiore a 2), né può essere superiore al limite massimo di seggi assegnati al collegio plurinominale (e comunque non superiore a 4). In tal modo, con l'intento di superare le censure della Corte costituzionale alla legge Calderoli[17] si prevede che i candidati nei collegi plurinominali proporzionali siano di fatto indicati in liste corte (appunto tra i 2 e i 4 nominativi) in modo da essere singolarmente riconoscibili dall'elettore.


Non è prevista l'espressione di voti di preferenza, cosicché nei collegi plurinominali, determinato il numero degli eletti che spettano a ciascuna lista, i candidati vengono eletti secondo l'ordine fissato al momento della presentazione della lista stessa.



Sottoscrizioni e obblighi di trasparenza |


Ciascuna lista deve presentare candidature in almeno due terzi dei collegi plurinominali della circoscrizione, a pena di inammissibilità; in sede di presentazione della lista, sono indicati tutti i candidati nei collegi uninominali compresi nel collegio plurinominale[18].


Ciascuna lista è tenuta a presentare candidature in tutti i collegi uninominali del collegio plurinominale, a pena di inammissibilità: la lista – sia alla Camera sia al Senato – deve essere sottoscritta da almeno 1 500 e da non più di 2 000 elettori iscritti nelle liste elettorali di Comuni compresi nel medesimo collegio plurinominale (o elettori iscritti nelle sezioni elettorali del collegio plurinominale, nel caso esso sia compreso in un unico Comune). L'articolo 6 dispone il dimezzamento delle sottoscrizioni (da 750 a 1.000) per le prime elezioni successive all'entrata in vigore della legge.


Ciascun partito o gruppo politico organizzato che intenda presentarsi alle elezioni – sia alla Camera sia al Senato – è tenuto, nei termini previsti, a depositare il proprio simbolo e statuto e deve indicare la propria denominazione presso il Ministero dell'interno (il quale è tenuto a mettere a disposizione sul proprio sito internet il facsimile dei moduli per il deposito delle liste e degli altri documenti necessari)[19].


Contestualmente al deposito del contrassegno, deve essere altresì depositato il programma elettorale, nel quale viene dichiarato il nome e cognome della persona indicata come capo della forza politica.



Pluricandidature e quote di genere |


La legge prevede la possibilità di candidarsi in più collegi plurinominali, fino a cinque, eventualmente in congiunzione alla candidatura in un collegio uninominale. Il candidato eletto in un collegio uninominale ed in uno o più collegi plurinominali, si intende eletto nel collegio uninominale. Il candidato eletto in più collegi plurinominali è proclamato eletto nel collegio nel quale la lista cui appartiene abbia ottenuto la minore percentuale di voti validi, rispetto al totale dei voti validi del collegio[20].


Per favorire la rappresentanza di uomini e donne, nei collegi plurinominali l'elenco dei candidati di ciascuna lista deve seguire l'alternanza di genere ed inoltre nel complesso dei collegi uninominali e nelle posizioni di capolista nei collegi plurinominali i candidati di ciascun genere devono essere compresi tra il 40% e il 60% del totale (a livello nazionale per la Camera, a livello regionale per il Senato)[21].



Modalità di espressione del voto |







La scheda elettorale


La scheda elettorale, unica per la quota maggioritaria e proporzionale, ricorda, almeno graficamente, quella usata per le elezioni amministrative nei comuni oltre i 15 000 abitanti.


L'elettore potrà esprimere il proprio voto in tre modi differenti[22]:



  • tracciando un segno sul simbolo di una lista: in questo caso il voto si estende al candidato nel collegio uninominale che quella lista sostiene;

  • tracciando un segno sul simbolo di una lista e sul nome del candidato del collegio uninominale da questa sostenuto: il risultato è uguale in pratica a quello descritto sopra;

  • tracciando un segno solo sul nome del candidato del collegio uninominale (senza indicare alcuna lista): in questo caso, il voto vale per il candidato nel collegio e inoltre si estende in automatico alla lista che lo sostiene. Se quel candidato è però collegato a più liste (in coalizione), il voto viene diviso proporzionalmente tra queste, in base ai voti che ognuna ha complessivamente ottenuto nel singolo collegio in questione.


Non è inoltre ammesso, pena l'annullamento della scheda, il voto disgiunto: l'elettore non potrà quindi votare contemporaneamente per un candidato di un collegio e, nel proporzionale, per una lista a lui non collegata.



Assegnazione dei seggi |


Nei collegi uninominali, il seggio è assegnato al candidato che consegua il maggior numero di voti validi; in caso di parità, è eletto il più giovane per età[23].


Per i collegi plurinominali le operazioni sono più complesse e possono essere riassunte come segue[24]:



  • si verifica che la lista o la coalizione di liste apparentate abbiano superato le soglie di sbarramento per accedere all'assegnazione di seggi; per le coalizioni occorre considerare che non sono computati i voti di quelle liste che non abbiano superato, a livello nazionale (salvo le minoranze linguistiche) la soglia dell'1% dei voti validamente espressi.

  • si determina il quoziente elettorale dividendo il totale delle cifre elettorali (ovvero il totale dei voti espressi per le liste o dei voti trasferiti dai candidati nei collegi uninominali alle liste collegate) per il numero dei seggi da assegnare (l'operazione si svolge a livello nazionale per la Camera ed a livello regionale per il Senato).

  • si divide la cifra elettorale di ciascuna coalizione o singola lista non collegata per il quoziente elettorale, il risultato così ottenuto (preso per intero, senza decimali) corrisponde al numero di seggi da assegnare alla coalizione o alla singola lista non collegata.

  • i seggi che ancora rimangano da assegnare sono attribuiti alle coalizioni o singole liste che dispongano dei maggiori resti (secondo l'ordine decrescente dei medesimi).


Nel caso di esaurimento della lista presentata nel collegio plurinominale, cioè nel caso in cui i seggi da assegnare sono superiori ai nominativi inclusi nella lista, si attinge prima ai candidati presentati in altre circoscrizioni plurinominali, poi ai migliori perdenti nel collegio uninominale di riferimento o della circoscrizione stessa[25].



Voto all'estero |




Ripartizioni della circoscrizione Estero:

     Europa

     America meridionale

     America settentrionale e centrale

     Africa, Asia, Oceania e Antartide




La modalità di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero è rimasta invariata (così come sono rimaste invariate le criticità del meccanismo di voto), ma sono state apportate le seguenti modifiche alla legge Tremaglia, riguardanti principalmente alcuni criteri per le candidature, al fine di omogeneizzare il sistema:



  • gli elettori residenti in Italia possono essere candidati in una sola ripartizione della circoscrizione Estero (e, in tale caso, in base al novellato articolo 19 del D.P.R. n. 361 del 1957, non è possibile essere contestualmente candidati in alcun collegio del territorio nazionale);

  • gli elettori residenti all'estero possono, a loro volta, essere candidati solo nella ripartizione di residenza della circoscrizione Estero;

  • non possono essere candidati nella circoscrizione Estero gli elettori che nei 5 anni precedenti la data delle elezioni ricoprano o abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualsiasi livello o incarichi nella magistratura o cariche nelle Forze armate in un paese della circoscrizione Estero;

  • sono anticipati a 32 giorni i termini entro i quali un cittadino residente all'estero può scegliere di votare per corrispondenza oppure per recarsi al relativo seggio in Italia.


Infine, nella circoscrizione Estero permane il voto di preferenza, escluso per l'elezione degli altri parlamentari nazionali.



Rappresentazione grafica |





















































Distribuzione seggi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica[26]

Camera dei deputati

Senato della Repubblica

Camera dei Deputati Rosatellum.svg


Senato della Repubblica Rosatellum.svg

Metodo di elezione
Seggi
Perc.
Metodo di elezione
Seggi
Perc.


Maggioritario a turno unico
232
37%


Maggioritario a turno unico
116
37%


Proporzionale (con sbarramento al 3%)
386
61%


Proporzionale (con sbarramento al 3%)
193
61%


Voto degli italiani residenti all'estero
12
2%


Voto degli italiani residenti all'estero
6
2%


Prima applicazione |


Secondo lo studioso di scienze elettorali Roberto D'Alimonte, «in occasione delle ultime elezioni la disproporzionalità generata dai collegi uninominali è stata complessivamente limitata perché la distorsione a favore del centro-destra nei collegi uninominali del Nord è stata “compensata” dalla distorsione a favore del M5S nei collegi del Sud. Ma non è detto che vada sempre così»[27].



Note |




  1. ^ Cesare Zapperi, Legge elettorale, Mattarella firma il «Rosatellum», Corriere della Sera, 3 novembre 2017. URL consultato il 3 novembre 2017.


  2. ^ Il Rosatellum: punti forti e deboli di una legge elettorale che nasce già provvisoria


  3. ^ IL NUOVO SISTEMA ELETTORALE: LA “LEGGE ROSATO”


  4. ^ Monica Rubino, Il Rosatellum bis è legge: via libera definitivo al Senato con 241 sì, la Repubblica, 26 ottobre 2017. URL consultato il 26 ottobre 2017.


  5. ^ Monica Rubino, Il Rosatellum bis è legge: via libera definitivo al Senato con 241 sì, la Repubblica, 26 ottobre 2017. URL consultato il 26 ottobre 2017.


  6. ^ Il primo Rosatellum infatti prevedeva la suddivisione dei seggi per il 50% assegnati tramite collegi uninominali e per il restante 50% con metodo proporzionale con sbarramento al 5%.


  7. ^ Renzi: il Mattarellum è la proposta del Partito Democratico. Sì dalla Lega e Fratelli d'Italia. No di Berlusconi e M5S., su huffingtonpost.it.


  8. ^ Cos'è il Rosatellum proposto dal Pd come legge elettorale: un Mattarellum corretto, in Repubblica.it, 11 maggio 2017. URL consultato il 26 ottobre 2017.


  9. ^ Luca Borsi, 2017, p. 5.


  10. ^ Un sistema elettorale si definisce misto se una parte dei seggi è attribuita con sistema proporzionale e una parte con sistema maggioritario. Nell'ambito dei sistemi misti, si definiscono a separazione completa quelli privi di sistemi di compensazione tra le due modalità di attribuzione dei seggi.


  11. ^ Luca Borsi, 2017, p. 6.


  12. ^ Luca Borsi, 2017, p. 7.


  13. ^ Luca Borsi, 2017, p. 8.


  14. ^ Luca Borsi, 2017, p. 8-9.


  15. ^ Luca Borsi, 2017, p. 10-11.


  16. ^ Luca Borsi, 2017, p. 12.


  17. ^ Sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale


  18. ^ Luca Borsi, 2017, p. 13.


  19. ^ Luca Borsi, 2017, p. 14.


  20. ^ Luca Borsi, 2017, p. 15.


  21. ^ Luca Borsi, 2017, p. 16.


  22. ^ Luca Borsi, 2017, p. 17-18.


  23. ^ Luca Borsi, 2017, p. 19.


  24. ^ Luca Borsi, 2017, p. 20-21.


  25. ^ Luca Borsi, 2017, p. 22.


  26. ^ Luca Borsi, 2017, p. 9.


  27. ^ Roberto D'Alimonte, La politica in numeri; Perché la soluzione non è il Rosatellum corretto col premio, Il Sole 24 Ore, 17 marzo 2018, secondo cui innestare premi "di maggioranza sull’attuale impianto del Rosatellum" sicuramente susciterebbe "le ire (e i ricorsi) dell’avvocato Felice Besostri e probabilmente attirerebbero l’attenzione della Corte costituzionale".



Altri progetti |



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Collegamenti esterni |



  • Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, Senato della Repubblica.

  • Luca Borsi (a cura di), Riforma elettorale. Note sull'A.S. n. 2941 (PDF), Servizio Studi del Senato, 2017.


  • Legge elettorale Rosato-Fiano in 13 diapositive di Carlo Fusaro


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