Diffamazione




Per diffamazione, in diritto, si intende una condotta mirante ad offendere e/o screditare la reputazione di una persona.


Nella maggioranza degli Stati del mondo, è considerata un delitto punito dal codice penale, ma comporta anche la condanna a un risarcimento civile. La diffamazione può anche coesistere con una lesione del diritto alla riservatezza della vita privata, da contemperare al diritto alla libertà di espressione dei fatti veritieri.[1][2]




Indice






  • 1 Cenni storici


  • 2 Nel mondo


    • 2.1 Francia


    • 2.2 Italia


    • 2.3 Stati Uniti


    • 2.4 Svizzera




  • 3 Nell'arte


  • 4 Note


  • 5 Voci correlate


  • 6 Altri progetti


  • 7 Collegamenti esterni





Cenni storici |


Nel diritto romano si distingueva una diffamazione verbale[3] da una scritta: quest'ultima produsse un'apposita previsione incriminatrice quando ci fu il proliferare di libelli famosi, scritti che ledevano l'onorabilità. L'imperatore Costantino intervenne in tema di scritti denigratori anonimi[4] e, nel Codice teodosiano, il libellus famosus era punito con la pena della deportazione.


Ne derivò la denominazione di libel, in uso in molti paesi di Common law[5].



Nel mondo |


In quasi tutti gli ordinamenti giuridici si ha diffamazione se quanto asserito è falso, e spetta all'accusa dimostrare tale falsità. In altri, come quello italiano, ciò non è richiesto e solo in casi molto limitati è, viceversa, la difesa che ha la facoltà di discolparsi dimostrando la verità delle asserzioni ritenute diffamatorie.



Francia |


Nel diritto francese la diffamazione è regolata dall'art. 29 della legge 29 luglio 1881 e viene definita come l'allegazione o l'imputazione di un fatto che porta lesione dell'onore o della considerazione della persona offesa.


Tutte le allegazioni o imputazioni di un fatto che porta attentato all'onore o alla considerazione della persona o del corpo al quale il fatto è attribuito è una diffamazione. La pubblicazione diretta o come riproduzione di questa allegazione o di questa imputazione è punibile anche se fatta in forma dubitativa o se colpisce una persona o un corpo non espressamente nominato ma di cui l'identificazione è resa possibile...
Tutte le espressioni di oltraggio, termini di disprezzo o invettive senza l'attribuzione di un fatto specifico sono invece ingiurie.


Non è necessario che il proposito sia calunnioso per rientrare sotto l'ambito della legge: la presentazione dei fatti può essere ingannevole. Per esempio dei fatti esatti citati fuori del contesto possono essere di natura tale a recare offesa alla reputazione di una persona.


Pertanto mentre il diritto italiano pone la discriminante tra presenza o assenza dell'offeso, quello francese lo pone nell'imputazione di un fatto preciso o nella mera espressione di invettiva.



Italia |


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Lo stesso argomento in dettaglio: Diffamazione (ordinamento penale italiano).

Nell'ordinamento giuridico italiano, è un delitto contro l'onore ed è definita come l'offesa all'altrui reputazione, comunicata a più persone con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di comunicazione. A differenza del delitto di ingiuria di cui all'art. 594 c.p., il delitto di diffamazione può essere consumato solo in assenza della persona offesa.


Il bene giuridico tutelato dalla norma è la reputazione intesa come l'immagine di sé presso gli altri. L'analisi testuale della norma consente di risalire ai suoi elementi strutturali: l'offesa all'altrui reputazione, intesa come lesione delle qualità personali, morali, sociali, professionali, etc. di un individuo; la comunicazione con più persone, laddove l'espressione "più persone" deve intendersi senz'altro come "almeno due persone"; l'assenza della persona offesa, da intendersi secondo la più autorevole dottrina come l'impossibilità di percepire l'offesa.


L'articolo 595 del codice penale italiano prevede il reato di diffamazione: "Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito [c.p. 598] con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032". L'articolo inoltre specifica che la diffamazione si configura solamente quando ci si rivolge a più di una persona.



Stati Uniti |


Negli USA la diffamazione è "the communication of a statement that makes a false claim, expressively stated or implied to be factual, that may harm the reputation of an individual, business, product, group, government or nation" ovvero dire qualcosa di falso e di dannoso per la reputazione altrui, spacciandolo per un dato di fatto. Chi dice il vero, o esprime opinioni personali, non fatti, non può essere condannato per diffamazione.



Svizzera |


In Svizzera la diffamazione è punita dall'art. 173 del codice penale svizzero.[6][7]



Nell'arte |


La celeberrima aria de Il barbiere di Siviglia segue l'accezione per la quale, in alcuni ordinamenti e nell'uso letterario, la diffamazione ha come sinonimo calunnia[8].



Note |




  1. ^ Gli stati che abusano dello strumento della diffamazione sono accusati di mascherare una forma di censura.


  2. ^ In molti ordinamenti la diffusione di fatti della vita privata vengono puniti indipendentemente dalle circostanza se essi siano veri o falsi


  3. ^ cfr. Arrigo Manfredini, La diffamazione verbale nel diritto romano (1979)


  4. ^ Santalucia, Costantino e i «libelli famosi».


  5. ^ Peter N. Amponsah, Libel Law, Political Criticism, and Defamation of Public Figures: The United States, Europe, and Australia, 1593320116, 9781593320119, 9781593321147, LFB Scholarly Publishing LLC, 2004.


  6. ^
    Art. 173

    1. Delitti contro l'onore.

    Diffamazione


    • Chiunque, comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla riputazione di lei, chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto, è punito, a querela di parte, con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere.

    • Il colpevole non incorre in alcuna pena se prova di avere detto o divulgato cose vere oppure prova di avere avuto seri motivi di considerarle vere in buona fede.

    • Il colpevole non è ammesso a fare la prova della verità ed è punibile se le imputazioni sono state proferite o divulgate senza che siano giustificate dall'interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell'intento di fare della maldicenza, in particolare quando si riferiscono alla vita privata o alla vita di famiglia.

    • Se il colpevole ritratta come non vero quanto ha detto, può essere punito con pena attenuata od andare esente da ogni pena.

    • Se il colpevole non ha fatto la prova della verità delle sue imputazioni o se le stesse erano contrarie alla verità o se il colpevole le ha ritrattate, il giudice ne dà atto nella sentenza o in altro documento.




  7. ^ Raccolta di decisioni Tribunali


  8. ^ Nell'aria di Basilio:

    La calunnia è un venticello



    si descrive un caso che invero tratta, secondo la terminologia del diritto italiano, di diffamazione e non di calunnia.






Voci correlate |



  • Calunnia

  • Kompromat



Altri progetti |



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Collegamenti esterni |






  • Diffamazione, su thes.bncf.firenze.sbn.it, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Modifica su Wikidata


  • (EN) Diffamazione (2), su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc. Modifica su Wikidata


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