Assicurazione




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Nota disambigua.svgDisambiguazione – Se stai cercando il concetto di assicurazione in arrampicata e alpinismo, vedi Assicurazione (arrampicata).

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Con assicurazione in diritto ci si riferisce a un determinato tipo di contratto avente a oggetto la garanzia contro il verificarsi di un evento futuro e incerto (rischio), generalmente dannoso per la propria salute o patrimonio.




Indice






  • 1 Storia


  • 2 Principi


    • 2.1 Oggetto del contratto assicurativo


    • 2.2 Assicurazioni obbligatorie


    • 2.3 Il contratto in generale, nozione


    • 2.4 Il termine


    • 2.5 La solidarietà tra condebitori


    • 2.6 Contratto condizionale


    • 2.7 L'art. 1362 sulle intenzione dei contraenti


    • 2.8 L'interpretazione complessiva delle clausole


    • 2.9 Gli effetti della trascrizione


    • 2.10 L'art. 2704 e la data della scrittura privata nei confronti dei terzi


    • 2.11 La classificazione del contratto di assicurazione


    • 2.12 L'efficacia del contratto ex art. 1372




  • 3 Requisiti necessari del contratto di assicurazione


    • 3.1 Funzione del contratto di assicurazione


      • 3.1.1 Il contratto di assicurazione contro i danni e la sua funzione indennitaria


      • 3.1.2 Le condizioni generali di assicurazione






  • 4 Principali tipologie di assicurazione


    • 4.1 Assicurazione sanitaria


    • 4.2 Assicurazione RC auto




  • 5 Il mercato assicurativo e la teoria economica


    • 5.1 Interazioni fra attori del mercato


    • 5.2 L'asimmetria informativa in un mercato assicurativo




  • 6 Note


  • 7 Voci correlate


  • 8 Altri progetti


  • 9 Collegamenti esterni





Storia |


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Lo stesso argomento in dettaglio: storia dell'assicurazione.

Durante la Preistoria l'uomo avverte la necessità di provvedere alla propria sicurezza, accumulando riserve di cibo per affrontare l'inverno o i momenti difficili. L'introduzione della moneta consente all'uomo di risparmiare denaro per garantirsi una certa tranquillità. Tuttavia, non è possibile rispondere al proprio bisogno di sicurezza con il risparmio e si è ricorsi all'assicurazione. I due principi fondanti delle assicurazioni, ossia l'associazione di più persone con finalità assistenziali e il trasferimento del rischio da un soggetto all'altro, hanno origine molto antica. Nell'antica Grecia esistevano le eranoi, comunità che provvedevano alle spese funerarie per le famiglie più bisognose. A Roma esistevano molte società di assistenza, e come in Grecia anche i collegia tenuiorum provvedevano alla sepoltura di chi non poteva permettersi una cerimonia funebre. I collega militum svolgevano la stessa funzione per i soldati romani. I romani tuttavia non avevano l'assicurazione a premio, nonostante alcuni pareri contrari[1] Altri hanno ipotizzato che il foenus nauticum fosse una forma di assicurazione, ma si trattava di un mutuo aleatorio: era l'anticipo consegnato al capitano della nave o al proprietario nel caso la spedizione fosse andata in porto. Nell'alto Medioevo europeo nascono le gilde, che consentivano a gruppi di artigiani di tutelarsi dagli eventi infausti, diffondendosi soprattutto tra VIII e X secolo.



Principi |



Oggetto del contratto assicurativo |


L'assicurazione ha lo scopo precipuo di "trasformare il rischio in una spesa". Infatti attraverso la stipula di un contratto, l'assicurando "quantifica" il danno patrimoniale che esso avrebbe se l'evento garantito (il rischio) si verificasse.


Più precisamente, si parla dell'esistenza di un'alea di rischio (rischio aleatorio). Affinché si possa concludere un contratto di assicurazione, occorre che l'eventuale verificarsi del rischio non sia controllabile da nessuna delle due parti (né da parte di colui che intende assicurarsi, né da parte della società di assicurazione).


Attraverso il versamento del premio, la società accolla a sé la gestione dell'eventualità del verificarsi dell'evento (detto "sinistro") al concretizzarsi dello stesso, corrispondendo all'assicurato, oppure agli eventuali eredi e/o beneficiari da quest'ultimo il capitale, (o la rendita nel caso ad esempio di assicurazioni sulla vita) pattuito.


Il costo determinato, detto "premio (dal latino pretius) assicurativo" viene calcolato in base alla probabilità che l'evento stesso si verifichi. Questa viene determinata sulla base di svariati elementi, i cui principali possono così essere riassunti:



a) tavole statistiche (attuariali);

b) esperienza mutualistica dell'impresa (fabbisogno dell'impresa);

c) esperienza mutualistica del mercato nel detto rischio.


I contratti assicurativi possono essere sottoscritti come libera scelta tra individui (o società) e società di assicurazione e possono riguardare i più svariati campi (assicurazioni sul verificarsi di infortuni, di malattie, di incidenti, di eventi naturali, ecc.).


Una tipologia particolare di questi contratti riguarda gli eventi della vita umana, intesi come morte o sopravvivenza; in quest'ultimo caso, il rischio è rappresentato dal venir meno dei mezzi economici per mantenere il tenore di vita acquisito.



Assicurazioni obbligatorie |


Alcune forme assicurative sono obbligatorie: il cittadino (o la società di persone e la società di capitali) è obbligato a contrarre un'assicurazione, alcune volte potendo anche scegliere con quali società stipulare un contratto di assicurazione obbligatorio (come, ad esempio, un'assicurazione di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli), altre volte invece essendo obbligato a rivolgersi ad un'unica società, tipicamente statale (come, ad esempio, per l'INAIL, assicurazione obbligatoria per la maggior parte dei lavoratori), ovvero, per essere obbligato contro i rischi derivanti dall'utilizzo del gas distribuito tramite le reti attraverso una polizza inclusa nella fattura emessa dalla società a partecipazione pubblica distributrice del gas che a sua volta è assicurata per tramite il Comitato Italiano GAS (CIG).


A fronte dello spostarsi del rischio (dalla persona alla società di assicurazione) la persona paga un importo (detto "premio assicurativo") alla società di assicurazione che si impegna a sopportare un ben identificato rischio fino ad un determinato capitale assicurato o massimale assicurativo. I due termini (capitale assicurato o massimale assicurativo) hanno due significati diversi.


In campo previdenziale le assicurazioni obbligatorie sono chiamate assicurazioni sociali e in Italia quella estesa a più cittadini è l'assicurazione generale obbligatoria detta A.G.O., che contempla una serie di prestazioni previdenziali corrisposte dallo Stato attraverso gli enti previdenziali ove al posto del premio viene pagata una imposta comunemente chiamato contributo obbligatorio per le assicurazioni obbligatorie.


L'obbligo di sottoscrivere una polizza assicurativa per la responsabilità civile del professionista è chiaramente fissato dalla Legge 247 del 2012[2], obbligo peraltro rinforzato dal successivo d.P.R. n.137/2013; tuttavia l'obbligo risulta sospeso[3] in forza della mancanza di parametri operativi fondamentali quali i massimali minimi. Infatti l'obbligo per la categoria professionale degli avvocati è divenuto effettivo solamente a seguito della più recente definizione di tali parametri [4].



Il contratto in generale, nozione |






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Lo stesso argomento in dettaglio: Contratto.

Il contratto è la risultante di due volontà, quella di chi avanza la proposta e quella di chi la riceve (oblato).
L'incontro di due volontà porta alla formulazione del consenso per la conclusione del contratto (accordo consensuale). A volte è necessario che per il perfezionamento del contratto si consegni una cosa determinata: nei contratti di mutuo, di pegno, di deposito o di comodato. L'accordo si riferisce anche alla modifica o estinzione di un contratto già esistente e, quando ciò avviene, si pone in essere un nuovo contratto con caratteristiche diverse dal precedente.


La nullità del contratto è determinata anche dalla causa illecita (art. 1343), da motivi illeciti (art. 1345), dall'illiceità dell'oggetto (art. 1346) o della condizione (art. 1354);
dall'impossibilità, dall'indeterminatezza e indeterminabilità dell'oggetto (art. 1346); dalla presenza, dalla violenza materiale o assoluta, dall'inosservanza della forma ecc.

Una forma più attenuata d'invalidità del contratto è l'annullabilità, che si presenta per incapacità di agire delle parti e quando la volontà dei contraenti sia viziata da errore, violenza o dolo.

In questo caso, il contratto produce i suoi effetti fino a quando non è impugnato; la sentenza costitutiva che ne dichiara l'annullamento ha effetto retroattivo ed obbliga le parti a ripristinare le condizioni, di fatto e di diritto, che esistevano prima della sottoscrizione del contratto annullato.

Il contratto è inefficace quando elementi esterni, di fatto, ne impediscono l'applicabilità, così ad esempio: il difetto di procura ai sensi dell'art. 1398 Codice civile, il mancato consenso del creditore ai sensi dell'art. 1406 Codice Civile, un termine non ancora sopraggiunto (come prescritto dall'art. 1184 Codice Civile), la presenza di una condizione sospensiva non ancora verificatasi (cfr. art. 1353 Codice Civile, il difetto di accettazione nella cessione del credito (art. 1294 Codice Civile), il difetto di pubblicità ex art. 2644 Codice Civile, la mancanza di data certa ex art.



Il termine |


Se per l'adempimento è fissato un termine (art. 1184), questo si presume a favore del debitore, qualora non risulti stabilito a favore del creditore o di entrambi.

La norma intende proteggere il debitore (cd. principio del favor debitoris), cioè la parte contrattuale più debole: infatti, qualora per l'adempimento sia fissato un termine, e questo non risulti esplicitamente stabilito a favore del creditore o di entrambe le parti, nel dubbio esso si presume a favore del debitore.



La solidarietà tra condebitori |


I condebitori sono tenuti in solido (artt. 1716, 1944, 1946, 2054, 2055), se dalla legge o dal titolo non risulta diversamente: lo stabilisce l'art. 1294 Codice civile.

La norma pone una presunzione (relativa) di solidarietà passiva, nel senso che, nel caso in cui si ha una pluralità di debitori, tenuti alla medesima prestazione, in virtù di un medesimo fatto, allora l'obbligazione è solidale, a meno che la legge o il titolo non dispongano diversamente. La norma non si riferisce alla solidarietà attiva, per la quale vige perciò la regola contraria: le obbligazioni con più creditori sono normalmente parziarie, a meno che la legge o il titolo dispongano per la solidarietà.



Contratto condizionale |


L'art. 1353 del Codice civile consente alle parti di subordinare l'efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto.


Dalla condizione volontaria va distinta la condizione legale che non costituisce una clausola accessoria del regolamento negoziale, bensì è prevista dal legislatore, quindi costituisce un requisito necessario di efficacia del negozio giuridico.


In linea di massima, la disciplina dettata per la condizione volontaria è applicabile alla condizione legale.


La condizione volontaria, infine, si distingue dalla presupposizione, che costituisce una condizione implicita del contratto, giacché, pur non essendo espressa sotto forma di clausola accessoria incide sugli effetti di esso; difatti, la presupposizione è una situazione di fatto, indipendente dalla volontà dei contraenti, attuale o futura, che senza essere espressamente menzionata, rappresenta il presupposto oggettivo del rapporto giuridico.


L'esempio tradizionale è quello di chi prende in locazione un balcone prospiciente la strada dove si svolgerà una manifestazione per assistervi: il contratto trova il suo evidente presupposto nel fatto della manifestazione, anche se ciò non risulta espressamente dal suo contenuto.


La dottrina tradizionale negava la rilevanza giuridica della presupposizione considerandola come una condizione non sviluppata. In tempi recenti, la dottrina e la giurisprudenza hanno riconosciuto tale istituto; mentre la dottrina dà rilevanza alla presupposizione attraverso l'annullamento per errore se riconoscibile, la giurisprudenza ricorre più spesso alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ex art. 1467, determinando la mancanza del presupposto oggettivo uno squilibrio nell'assetto degli interessi delle parti.



L'art. 1362 sulle intenzione dei contraenti |


Nell'interpretare il contratto, si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole (cfr. di recente Cassazione Civile Sez. II, 13 maggio 1998 Sentenza nº 4811, la cui massima recita:

«Contratti in genere – Interpretazione – Letterale – Carattere primario»
«Nella ricerca della comune intenzione delle parti contraenti ex art. 1362 cod. civ., il primo e principale strumento dell'operazione interpretativa è costituito dalle parole ed espressioni del contratto. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto».



L'interpretazione complessiva delle clausole |


Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre (art. 1363 cod. civ.), attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto.



Gli effetti della trascrizione |


Gli atti enunciati nell'art. 2643 Codice civile non hanno effetto riguardo ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato diritti sugli immobili in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione degli atti medesimi. Seguita la trascrizione, non può avere effetto contro colui che ha trascritto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il suo autore, quantunque l'acquisto risalga a data anteriore.

Gli effetti della trascrizione (art. 2644 cod. civ.) hanno la funzione di dirimere i conflitti tra più aventi causa dallo stesso dante causa.

La trascrizione, cioè, ha di regola solo efficacia dichiarativa; l'atto è perfettamente valido ed efficace tra le parti e il fine della trascrizione è di renderlo opponibile ai terzi.



L'art. 2704 e la data della scrittura privata nei confronti dei terzi |


La data della scrittura privata, della quale non è autenticata la sottoscrizione, non è certa e computabile riguardo ai terzi, se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o, infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente certo l'anteriorità della formazione del documento.

La data della scrittura privata che contiene dichiarazioni unilaterali non destinate a persona determinata può essere accertata con qualsiasi mezzo di prova.

Per l'accertamento della data nelle quietanze, il giudice, tenuto conto delle circostanze, può ammettere qualsiasi mezzo di prova.



La classificazione del contratto di assicurazione |


Il contratto d'assicurazione appartiene alla categoria dei contratti consensuali, perché prende origine esclusivamente dall'accordo tra assicuratore e assicurato senza altre formalità.


Secondo il nostro Codice Civile (artt. 1882 e 1917) l'assicurazione è quel contratto con il quale l'assicuratore, dietro il pagamento di un premio, si obbliga:



  1. a rivalere l'assicurato del danno ad esso prodotto da un sinistro (art. 1882 Codice Civile);

  2. a tenere indenne l'assicurato quale civilmente responsabile di quanto questi deve pagare per danni arrecati a terzi (art. 1917 Codice Civile);

  3. a pagare una rendita o un capitale al verificarsi di un dato evento attinente alla vita umana (art. 1882 Codice Civile). In tale articolo si definisce assicurato come la parte a cui si riferisce l'evento ed è il titolare dell'interesse protetto. Solitamente, si confonde specialmente nel linguaggio comune la fattispecie di assicurato impropriamente con contraente e beneficiario. Il contraente è colui che stipula il contratto e il beneficiario è il titolare del diritto alla prestazione (il contraente può nominare se stesso come beneficiario ma specialmente nell'assicurazione vita spesso ci si riferisce ad un terzo).



L'efficacia del contratto ex art. 1372 |


Il contratto ha forza di legge tra le parti. Non può essere sciolto che per mutuo consenso o per cause ammesse dalla legge. Il contratto non produce effetto rispetto ai terzi che nei casi previsti dalla legge.


Vale la pena ricordare che, laddove le polizze d'assicurazione prevedano per l'anticipata risoluzione del contratto il pagamento di un'indennità, ciò non significa per nulla che la risoluzione può essere unilaterale, occorre sempre e in ogni modo il consenso di tutte le parti coinvolte.


La proposta di assicurazione è irrevocabile per 15 giorni e il contratto si ritiene concluso solo quando l'assicuratore informa l'assicurato della propria disponibilità ad assumere il rischio.



Requisiti necessari del contratto di assicurazione |




Palazzo delle Assicurazioni Generali, Firenze


Art. 1882. Nozione.


L'assicurazione è il contratto col quale l'assicuratore, verso pagamento di un premio si obbliga a rivalere l'assicurato, entro i limiti convenuti, del danno ad esso prodotto da un sinistro, ovvero a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana.

Un contratto d'assicurazione deve rispondere alle seguenti caratteristiche:



  1. è oneroso, l'assicuratore assume su di sé un rischio dietro pagamento di un premio,

  2. è aleatorio, per entrambi i soggetti (assicurato e assicuratore) esiste l'incertezza dell'accadimento o non di un dato evento;

  3. è soggetto ad un vincolo di reciprocità tra l'assicurato e l'assicuratore (Giudice di pace Sez. VI, 27 novembre 1999 Sentenza nº 6266: la massima recita:


«Clausole abusive – Polizza che riserva al solo assicuratore la facoltà di recedere in caso di sinistro – Nullità della clausola ma non del contratto – Nozione di consumatore».

«A seguito della legge 6 febbraio 1996 nº 52, con la quale sono state recepite nel nostro ordinamento le direttive comunitarie in materia di tutela dei consumatori, in taluni rapporti con categorie professionali sono state introdotte e regolate ulteriori ipotesi legali di clausole preventivamente inefficaci o nulle, in aggiunta a quelle configurate come onerose dall'art. 1341 Codice Civile con riferimento ai contratti cosiddetti “per adesione”; tra esse figura anche la clausola con cui viene riservato solo ad una parte il diritto di recesso facoltativo senza prevedere la reciprocità per entrambe le parti dell'esercizio di tale diritto.


L'invalidità della citata clausola, da considerarsi “tamquan non esset”, non inficia però la validità del vincolo contratto tra le parti e quella della restante parte della disciplina negoziale; ne discende che è destituita di fondamento l'eccezione opposta all'assicurato che pretende di non pagare il premio dovuto sul rilievo della mancata previsione della possibilità di esercitare – a sua volta – il recesso in caso di sinistro, in quanto tale eccezione si basa su di un'arbitraria lettura di una clausola della quale si nega da una parte la sopravvivenza perché in contrasto con la normativa comunitaria e nel contempo se ne invoca l'applicazione a senso unico a favore del consumatore.


Come chiarito dalle direttive comunitarie e secondo un'interpretazione razionale e protesa a cogliere lo spirito del sistema recato dall'art. 1469 Codice Civile, tra i soggetti destinatari da un lato e consumatori dall'altro, possono annoverarsi nella prima categoria anche gli Assicuratori e nell'altra anche i soggetti che vanno al di là della semplice persona fisica, come esemplificativamente i condominii, le associazioni, le persone giuridiche, ecc. Se è vero che il singolo contratto d'assicurazione possiede una connotazione aleatoria, è altrettanto vero che l'impresa assicuratrice opera invece secondo un rigoroso principio tecnico. I contratti d'assicurazione sono basati su un principio di probabilità statisticamente accertato».



Funzione del contratto di assicurazione |



Il contratto di assicurazione contro i danni e la sua funzione indennitaria |


Nelle assicurazioni contro i danni, il contratto d'assicurazione assume un carattere indennitario avendo lo scopo di garantire all'assicurato l'indennizzo di un danno subito, ovvero tutelare il proprio patrimonio dalle conseguenze economiche di un determinato evento. Alla luce di ciò, il danno rappresenta al contempo il presupposto ed anche il limite dell'assicurazione.
Perché l'assicurazione abbia i suoi effetti è necessario che si verifichi un danno compreso tra quelli "garantiti" dalla polizza (= contratto), ma il danno rappresenta anche il limite massimo dell'indennizzo; questo perché nessun lucro o illecito arricchimento potrà mai derivare, all'assicurato, da un sinistro secondo il noto principio indennitario.
Il principio in parola trova conferma in diversi articoli del Codice Civile:


Art. 1904. Interesse dell'assicurato.
Il contratto d'assicurazione contro i danni è nullo (artt. 1418, 1895 Codice Civile) se, nel momento in cui l'assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell'assicurato al risarcimento del danno.


Secondo il principio indennitario il contratto è nullo se al momento del sinistro l'assicurato non ha interesse alla tutela del bene assicurato, in altri termini se è assente un rapporto economico tra l'assicurato ed il bene per cui in caso di sinistro, l'assicurato non ha da patire alcun pregiudizio economico, il contratto è nullo. L'interesse dell'assicurato verso un determinato bene non si produce solamente con la mera proprietà, ma è sufficiente che vi sia un qualsiasi diritto di godimento o di garanzia o di usufrutto perché questo si determini. Può accadere allora che su un medesimo bene siano stipulate identiche polizze da parte di più soggetti, tutti ugualmente interessati secondo il proprio diritto. Se nel corso del contratto dovesse venire meno l'interesse dell'assicurato verso la cosa, il contratto cesserà anticipatamente. Spetta all'assicurato dimostrare il suo cessato interesse verso il bene assicurato.


Art. 1905. Limiti del risarcimento. L'assicuratore è tenuto a risarcire, nei modi e nei limiti stabiliti dal contratto, il danno sofferto dall'assicurato in conseguenza del sinistro (artt. 1223, 1900, 1908, 1917 Codice Civile). L'assicuratore risponde del profitto sperato solo se si è espressamente obbligato.


L'articolo sottolinea un principio fondamentale in materia assicurativa: il principio indennitario, in base al quale l'assicuratore non può mai versare all'assicurato un'indennità (somma) superiore al danno subito.
Qualora ciò si verificasse, si realizzerebbe per l'assicurato un'ipotesi di vero e proprio arricchimento.


Art. 1908. Valore della cosa assicurata.
Nell'accertare il danno (art. 1905 Codice Civile) non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro (artt. 1907, 1909 Codice Civile). Il valore delle cose assicurate può essere tuttavia stabilito al tempo della conclusione del contratto, mediante stima accettata per iscritto dalle parti (art. 2725 Codice Civile). Non equivale a stima accettata la dichiarazione di valore delle cose assicurate contenuta nella polizza o in altri documenti (art. 515 Codice Civile, art. 1021 Codice della Navigazione). Nell'assicurazione dei prodotti del suolo il danno si determina in relazione al valore che i prodotti avrebbero avuto al tempo della maturazione o al tempo in cui ordinariamente si raccolgono.


Il legislatore ha dettato delle precise regole per l'accertamento del valore delle cose oggetto del contratto. Nel caso di polizza stimata l'assicuratore risarcisce il danno tenendo conto del valore attribuito dalle parti. Ma, nel rispetto del principio indennitario, qualora tale stima risulti esagerata l'assicuratore potrà dimostrare che il valore reale delle cose è inferiore rispetto a quanto stabilito nella polizza e, di conseguenza, potrà non rispettare la stima.


Art. 1909. Assicurazione per somma eccedente il valore delle cose. L'assicurazione per una somma che eccede il valore reale della cosa assicurata (art. 1908 Codice Civile) non è valida se vi è dolo da parte dell'assicurato (art. 1900 Codice Civile); l'assicuratore, se è in buona fede ha diritto ai premi del periodo in corso (art. 1898 Codice Civile).
Se non vi è stato dolo da parte del contraente, il contratto ha effetto fino alla concorrenza del valore reale della cosa assicurata, e il contraente ha diritto di ottenere per l'avvenire una proporzionale riduzione del premio.


Il ben noto principio indennitario trova anche in quest'articolo la sua ragione di essere, se l'assicurato intenzionalmente esagera il valore del bene per trarne, in caso di sinistro, un ingiusto profitto, l'assicurazione non è valida. Spetta all'assicuratore la prova del comportamento doloso da parte dell'assicurato. Per quanto riguarda la buona fede dell'assicuratore, questi ha diritto ai premi di assicurazione in corso, se era all'oscuro del reale valore del bene assicurato, ma giurisprudenza vuole che in mancanza di buona fede da parte dell'assicuratore (se, cioè, sussiste accordo tra assicurato ed assicuratore) il contratto sia parimenti nullo. In assenza di dolo il contratto produce i suoi effetti fino al valore reale del bene assicurato e per le rate future l'assicurato ha diritto alla riduzione del premio in proporzione.


Art. 1910. Assicurazione presso diversi assicuratori. Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l'assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità. Nel caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno (art. 1980 del codice civile). L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso (art. 1299 del codice civile) contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.


L'articolo in esame disciplina la cosiddetta coassicurazione indiretta, ed anche in questo caso, il legislatore ha voluto ribadire il principio indennitario delle assicurazioni, impedendo che con fraudolenza l'assicurato potesse trarre un indebito arricchimento tacendo l'esistenza di più assicurazioni sul medesimo bene. Il primo comma dispone che l'assicurato debba dare avviso, senza particolare forma, a tutti gli assicuratori, sia a quelli che già assicurano il bene e sia agli assicuratori che eventualmente dovessero subentrare in un momento successivo. Detto obbligo sussiste in ogni caso, quindi anche quando la somma delle diverse assicurazioni non determina sovrassicurazione. In caso di dolo, gli assicuratori, ai quali spetta l'onere della prova, non sono obbligati al risarcimento del danno. Perché sussista il dolo, è opinione comune, non sono richiesti particolari artifici o raggiri da parte dell'assicurato, è sufficiente che questi ometta intenzionalmente di dare avviso all'assicuratore dell'esistenza di medesime assicurazioni. Va da sé che nel caso di dolo, gli assicuratori non sono tenuti al risarcimento del primo sinistro, per eventuali sinistri successivi, poiché gli assicuratori ormai sono a conoscenza dell'esistenza di altri contratti, essi sono obbligati all'indennizzo secondo i rispettivi contratti.


Nel terzo comma, anche se non si fa menzione di eventuali sanzioni in caso di omesso avviso agli assicuratori a seguito di un sinistro, è opinione comune ritenere che l'assicurato vada incontro alle conseguenze dell'art. 1913 esplicitamente richiamato, ed anche del disposto dell'art. 1915, valido in ogni caso. L'assicurato, in caso di sinistro, può chiedere a ciascun assicuratore (quindi anche solo a qualcuno degli assicuratori) l'indennizzo, ma l'assicuratore che ha pagato ha diritto di rivalersi su tutti gli altri. Se l'assicurato può richiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta, ogni assicuratore separatamente, può avanzare tutte le eccezioni secondo il rispettivo contratto. Ogni contratto ha vita a sé, perciò ciascun assicuratore può provvedere separatamente dagli altri all'accertamento, alla valutazione ed alla liquidazione del danno.


L'ultimo comma dell'articolo in questione stabilisce che ciascun assicuratore che ha pagato, può rivalersi sugli altri per una ripartizione proporzionata secondo i rispettivi contratti; quindi nel caso in cui il contratto di uno o più assicuratori non preveda una o più garanzie oggetto della prestazione, questi non sono tenuti al pagamento in solido. Quest'interpretazione può dare origine a non pochi problemi, per questo motivo gli assicuratori, generalmente, disciplinano il caso di coassicurazione indiretta con l'inserimento in polizza di opportune clausole, in virtù del fatto che l'art. 1910 non rientra fra quelli previsti all'art. 1932 Codice Civile. Una puntualizzazione si rende necessaria a proposito dell'adempimento dell'obbligo di avviso. La legge non dispone un termine entro il quale l'assicurato deve dare avviso a tutti gli assicuratori dell'esistenza di più contratti, si può ritenere quindi che il termine ultimo sia il momento dell'accadimento del sinistro.



Le condizioni generali di assicurazione |


Le condizioni generali di polizza sono clausole che riportano il contratto tipico per tutti i contraenti. Vengono redatte dall'assicuratore ed hanno lo scopo specifico di uniformare tutti i contratti relativi ad un particolare rischio. Le clausole cosiddette particolari o speciali, sono invece il risultato di un'elaborazione comune tra l'assicuratore e l'assicurato, e sono dirette a disciplinare ogni singolo rischio. In caso di incompatibilità tra le condizioni generali di assicurazione e le condizioni speciali o particolari, queste ultime prevalgono sulle prime, al pari delle clausole aggiuntive al modulo o al formulario le quali prevalgono su quelle riportate sul modulo o formulario.



Principali tipologie di assicurazione |




Vecchia targa con l'indicazione dell'avvenuta assicurazione anti-incendio di un edificio (Lanzo Torinese)


Da quanto esposto nei precedenti paragrafi si possono individuare due categorie d'assicurazione:



  1. l'assicurazione contro i danni - in essa rientrano i contratti con i quali l'assicuratore risarcisce la diminuzione del patrimonio dell'assicurato in relazione al verificarsi di un evento dannoso. Tra tali eventi sono contemplati la distruzione, la perdita, il deterioramento di beni (assicurazione per i danni a cose); la diminuzione o la totale perdita della capacità di produrre reddito (assicurazione per i danni alla persona); la responsabilità dell'assicurato per i danni arrecati a terzi o a cose di terzi (assicurazione della responsabilità civile).

  2. l'assicurazione sulla vita, ovvero le assicurazioni sulla durata della vita umana, dove l'assicuratore si obbliga a pagare un capitale ovvero una rendita quando:

    • sopraggiunge la morte dell'assicurato (assicurazione per il caso di morte);

    • l'assicurato raggiunge una determinata età (assicurazione per il caso di vita);

    • alla scadenza di un termine prefissato o in caso di morte dell'assicurato (polizze miste).




  • Assicurazioni sociali


Assicurazione sanitaria |


In Italia, la legge 23 dicembre 1978, n. 833 soppresse il sistema mutualistico ed istituì il "Servizio sanitario nazionale", con decorrenza dal 1º luglio 1980. Il SSN assicura ad ogni cittadino italiano ed europeo convenzionato un'ampia gamma di prestazioni sanitarie, ma evidentemente non può coprire tutte le situazioni di malattia o infortunio.


Dal 1999 il cittadino italiano può sottoscrivere una polizza di Assicurazione Sanitaria Integrativa, con cui coprire eventuali spese precedentemente concordate con l'assicuratore, comprese eventuali prestazioni non coperte dal SSN.
[5]


Alcune di queste assicurazioni sono legate al contratto di lavoro del soggetto interessato: infatti il datore può aver sottoscritto un accordo a copertura dei propri dipendenti, volontariamente o perché lo richiede la tipologia di contratto nazionale. Ad esempio, il contratto nazionale del Commercio prevede l'iscrizione al Fondo EST.[6]


A differenza dell'Italia e altri Stati socialisti o socialdemocratici, nel modello di sanità in vigore negli Stati Uniti d'America, le spese sanitarie sono totalmente a carico dei cittadini che possono stipulare una polizza per coprire almeno parte del rischio sanitario.


Oltre alla qualità di un sistema sanitario, sorgono polemiche sull'esclusione di quasi il 20% della popolazione dalla copertura sanitaria, la quale è un onere considerevole anche per il reddito medio degli americani; quando è in corso una patologia che richiede cure costose, la durata annuale e non pluriennale delle polizze, combinata al mancato obbligo di contrarre delle compagnie, proprio nel momento di maggiore necessità significano esclusione certa anche per pagatori regolari.


Un secondo tipo di polizze sanitarie copre il risarcimento del danno derivante da errore medico o degli operatori sanitari. In Italia, le strutture sanitarie pubbliche o private, e i medici loro dipendenti, non hanno l'obbligo di stipulare assicurazioni per responsabilità civile nei confronti dei loro assistiti e, comunque, le compagnie presenti sul mercato non forniscono polizze, anche con opportuni premi di prezzo, che assicurano per il danno da colpa grave del medico o di altro operatore sanitario. Le strutture pubbliche che hanno stipulato polizze di questo tipo, si espongono al rischio di procedimento da parte della Corte dei Conti.


I medici liberi professionisti o operanti in strutture private saranno obbligati ad assicurarsi per la responsabilità civile derivante da colpa grave dal 13 agosto 2013 (ai sensi del cosiddetto "Decreto Balduzzi", 13 settembre 2012 n.158, e legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189). Non esistono fondi di solidarietà regionali o statali che integrino il risarcimento del danno al cittadino-paziente, qualora l'ospedale o il medico libero professionista non siano provvisti di una propria assicurazione danni.



Assicurazione RC auto |






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Lo stesso argomento in dettaglio: Responsabilità Civile Autoveicoli.

Nei Paesi europei e negli Stati Uniti gli automobilisti sono obbligati a rinnovare annualmente l'assicurazione ai veicoli.


La Responsabilità Civile Autoveicoli (o RCA, o RCAuto) è una polizza assicurativa obbligatoria per veicoli a motore in circolazione nel territorio italiano, al fine di risarcire eventuali danni cagionati a terzi.


È sancita dalla Legge N° 990 del 24 dicembre 1969, la quale recita all'articolo 1:


I veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti secondo le disposizioni della presente legge, dall'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dell'art. 2054 del C.C.


Il mercato assicurativo e la teoria economica |


Il mercato assicurativo ha lo scopo di ridurre l'area di incertezza del singolo individuo sulla sua situazione futura, questo a causa sia di una generale avversione al rischio sia di una situazione di informazione imperfetta.

La teoria economica cerca di spiegare il funzionamento del mercato assicurativo attraverso un ragionamento logico-matematico.


Consideriamo un individuo dotato delle seguenti caratteristiche:



  • Reddito disponibile pari a w

  • Probabilità di incorrere in un evento negativo pari a Π

  • Danno in termini economici causato dall'evento negativo pari a d


All'individuo viene proposta una polizza assicurativa dotata delle seguenti caratteristiche:



  • Risarcimento in caso di evento negativo pari a q


  • Premio assicurativo pari a pq, dove p è compreso tra 0 ed 1. Il premio viene quindi considerato come una percentuale del risarcimento q.


Si parla di premio attuarialmente equo nel caso in cui p sia uguale a Π
Si parla di copertura completa nel caso in cui q sia pari a d


Supponiamo due eventi possibili:



  • Evento 1: assenza dell'evento negativo.

  • Evento 2: presenza dell'evento negativo.


Nel primo caso, il reddito dell'individuo sarà pari a:
W1=w−pq{displaystyle W_{1}=w-pq}W_{1}=w-pq


Nel secondo caso, il reddito sarà pari a:
W2=w−d+q−pq{displaystyle W_{2}=w-d+q-pq}W_{2}=w-d+q-pq


Poiché l'individuo razionale tende a scegliere una copertura completa, ossia un risarcimento integrale del danno subito, possiamo concludere che W2=w−pq=W1{displaystyle W_{2}=w-pq=W_{1}}W_{2}=w-pq=W_{1}
Questo risultato porta ad una situazione di annullamento del rischio per l'individuo: qualunque cosa accada, il suo reddito sarà sempre pari al reddito iniziale, diminuito del premio pagato.


Dal punto di vista dell'impresa di assicurazione, in una situazione di concorrenza perfetta (ossia in cui i profitti sono nulli) e in assenza di costi di transazione, vi è convenienza a stabilire un premio attuarialmente equo; infatti, indicando con n il numero di assicurati:



  • L'impresa paga risarcimenti per Πnq{displaystyle Pi nq}Pi nq

  • L'impresa incassa premi per pqn{displaystyle pqn}pqn


Quindi pqn−nq){displaystyle pqn-(Pi nq)}pqn-(Pi nq)


Il che significa che se Π = p, il bilancio dell'impresa è in equilibrio e i profitti sono nulli.



Interazioni fra attori del mercato |


La teoria economica modellizza tre principali tipi di interazione fra assicurato e compagnia di assicurazione:




  • moral hazard: comportamenti scorretti, simulazione di fatti che danno diritto all'indennizzo. Gli assicuratori si proteggono con la copertura parziale del rischio tramite franchigie e scoperti, clausole che premino i comportamenti corretti, per esempio escludendo il risarcimento in caso di scorrettezze.


  • adverse selection: tendono ad assicurarsi solamente i soggetti a più alto rischio, e pertanto il costo dei premi tende spontanemente ad allinearsi ai livelli massimi teorici. La contitolarità delle polizze, e l'obbligatorietà della sottoscrizione della polizza, consentono una diversificazione del rischio per le compagnie.


  • cream skimming: tendenza opposta delle compagnie a selezionare i soggetti col più basso profilo di rischio. Si riduce distribuendo il rischio a un pool di assicurazioni, che rispondono pro-quota limitatamente alla frazione del premio totale versato, ovvero con l'obbligo a contrarre col cliente a determinate condizioni.



L'asimmetria informativa in un mercato assicurativo |


La situazione appena descritta si complica quando esistono due tipi di individui (es. di tipo A e di tipo B), che hanno probabilità diverse di incorrere nell'evento negativo.

In termini matematici quindi ΠA>ΠB{displaystyle Pi _{A}>Pi _{B}}Pi _{A}>Pi _{B}


In caso di asimmetria informativa, l'impresa assicuratrice non è in grado di riconoscere gli individui A e quelli B: in questo caso l'impresa, per non andare in perdita, deve applicare un premio p medio, in cui ΠA>p>ΠB{displaystyle Pi _{A}>p>Pi _{B}}Pi _{A}>p>Pi _{B}.
Tuttavia, gli individui B non troveranno conveniente assicurarsi, poiché il premio p per unità monetaria risulta maggiore della probabilità che hanno di incorrere nell'evento negativo. Di conseguenza, gli individui B non si assicureranno, e sul mercato resteranno solo individui A.


A questo punto però, l'impresa di assicurazione per non andare in perdita deve aumentare il premio p in modo tale che p=ΠA{displaystyle p=Pi _{A}}p=Pi _{A} e gli individui B saranno ancora più restii ad assicurarsi.
Questo fenomeno, secondo cui il prodotto/consumatore cattivo "scaccia" quello buono è detto di selezione avversa.



Note |




  1. ^ Tito Livio riferisce che il pretore Fulvio ottenne da tre fornitori di far arrivare i rifornimenti a Scipione l'Africano durante la seconda guerra punica a spese della Repubblica romana. Avrebbe fatto in modo simile l'imperatore Claudio nel I secolo quando chiese dei rifornimenti a Roma durante una carestia e offrendo di ripagare le navi eventualmente naufragate. In entrambi i casi si tratta di una clausola accessoria.


  2. ^ Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense., Gazzetta Ufficiale.


  3. ^ Sospensione dell'obbligo di stipula della polizza, codicedeontologico-cnf.it.


  4. ^ la polizza professionale avvocati è obbligatoria!, RcPolizza.it.


  5. ^ Assicurazioni sul web - Assicurazioni sanitarie


  6. ^ Paolo Stern su CCNL e Fondo EST



Voci correlate |




  • Assicurazione dei crediti

  • Bancassicurazione

  • Broker assicurativo

  • Commissario di avaria

  • Comparatore di assicurazioni


  • Convenzione indennizzo diretto (CID)

  • Diritto delle assicurazioni

  • Danno

  • Franchigia (assicurazione)

  • Garanzia

  • Imposta sulle assicurazioni

  • Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private

  • Sinistro

  • Riassicurazione

  • Polizza

  • Premio assicurativo

  • Rischio

  • Risarcimento diretto


  • Sindacato nazionale agenti di assicurazione (SNA)

  • Storia dell'assicurazione




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Collegamenti esterni |






  • Assicurazione, su thes.bncf.firenze.sbn.it, Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Modifica su Wikidata


  • (EN) Assicurazione, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc. Modifica su Wikidata

  • Sito ufficiale dell'IVASS (Ex ISVAP), su ivass.it.


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